
Chiusura dell’A3 Salerno – Reggio Calabria Galleria di Bagnara.
10 Ottobre 2007
Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160
10 Ottobre 2007Segnaliamo un importante pronuncia della Corte di Cassazione (sezione I, del 1 Febbraio 2007, n. 2208), che è giunta ad una conclusione decisamente innovativa se paragonata a quanto, fino a poco tempo prima, la stessa Corte aveva sostenuto sull’argomento in oggetto: il conducente che inserisce nell’apparecchio di controllo un foglio con una data diversa da quella in essere, incorre nella violazione dell’art. 179, comma 2 del codice della strada (sanzione pecuniaria da .742 ad . 2970,00), per aver guidato in assenza del disco di registrazione. In pratica, nella valutazione della Cassazione, questa violazione del codice della strada deve essere contestata non solo nel caso (ovvio) che nell’apparecchio analogico manchi il foglio di registrazione, ma anche quando quest’ultimo, benché inserito, presenti irregolarità tali da impedire agli agenti la verifica delle registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora di controllo. Questo tipo di irregolarità ed è proprio in ciò la novità introdotta dalla Sentenza sono quelle che riguardano le indicazioni che il conducente è tenuto ad inserire nel disco ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 3821/1985 e ss modifiche (indicazioni che ricorda la Cassazione furono introdotte dal Legislatore comunitario dell’epoca proprio per garantire la corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da parte degli agenti incaricati), e quindi gli elementi indicati di seguito:
– cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione;
– data e luogo all’inizio ed alla fine dell’ultimo viaggio;
– numero della targa del veicolo al quale l’autista è stato assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio;
– la lettura del contachilometri all’inizio ed alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio, nonché in caso di cambio del veicolo durante la giornata di servizio.
Come già detto, questo orientamento della Cassazione rappresenta una novità assoluta tenuto conto che non più tardi di tre anni fa, nel decidere su un caso identico a quello appena analizzato, questo Giudice aveva confermato l’applicazione della sanzione pecuniaria meno grave dell’art. 19 della Legge 727/1978 (da un minimo di . 45 ad un massimo di . 88 vedi in proposito la Sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione n. 19998 del 7 Ottobre 2004), non essendo all’uopo applicabile la sanzione di cui all’art. 179 c.d.s, che si riferisce alle diverse ipotesi ivi specificamente indicate .
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


