Interruzione del termine di prescrizione quinquennale per la notifica della cartella esattoriale.

Regione Piemonte

5 Ottobre 2006

Notifica per posta degli atti giudiziari. Consegna a persona diversa dal destinatario

5 Ottobre 2006

Regione Piemonte

5 Ottobre 2006

Notifica per posta degli atti giudiziari. Consegna a persona diversa dal destinatario

5 Ottobre 2006

Quando il verbale di infrazione al codice della strada diventa esecutivo (per scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica, nel corso del quale non è stato proposto Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace), il diritto dell’Amministrazione a riscuotere l’importo della sanzione, si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione; ciò è stato espressamente stabilito dall’art. 209 del c.d.s che, sul punto, rinvia all’art. 28 della Legge 689/1981 (il quale, com’è noto, fissa le regole generali in materia di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi).

Con la Sentenza n. 23251 del 17 Novembre 2005, la 1 Sezione civile della Cassazione ha precisato che la consegna del ruolo all’esattore per predisporre la cartella di pagamento, non interrompe il decorso della prescrizione; infatti, la formazione del ruolo è attività meramente interna all’Amministrazione e quindi, come tale, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica del debitore. La prescrizione – prosegue la Cassazione – può interrompersi soltanto con il compimento di atti tipici del procedimento di riscossione, mediante i quali l’Amministrazione manifesta la sua volontà di incassare la sanzione; ed è quello che si verifica attraverso la notifica della cartella di pagamento, la quale, dunque, deve intervenire nel termine di prescrizione quinquennale.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto