Rifiuti. Attività di spurgo di pozzi neri e trasporto dei relativo liquami.

2 Novembre 2004

Trasporti di cabotaggio in Francia.

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Attraverso la risoluzione n.126 del 4 ottobre 2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa automobilistica non è dovuta se, entro l’ultimo giorno utile prescritto per il suo pagamento, il soggetto non risulti più proprietario del veicolo a seguito dell’avvenuta cancellazione definitiva dal P.R.A.

Questo chiarimento è stato fornito dall’Agenzia in risposta ad un quesito, in cui un’automobilista chiedeva se fosse o meno tenuto al pagamento della tassa automobilistica per il periodo Maggio 2004 – Aprile 2005, tenuto conto che:

– il veicolo era stato consegnato ad un rottamatore autorizzato in data 24 Maggio 2004;

– il proprietario aveva provveduto alla cancellazione dal P.R.A, sempre nello stesso mese di Maggio.

Da questa fattispecie, peraltro, va tenuto distinto il caso in cui il proprietario faccia annotare al P.R.A la perdita di possesso momentanea del mezzo, per causa di forza maggiore o per fatto di un terzo (si tratta della cancellazione temporanea prevista al comma 36, art. 5, del Decreto legge 953 del 1982, convertito nella legge 28 Febbraio 1983, n. 53). In questo caso, infatti, l’Agenzia ha concordato con un orientamento già espresso in materia dall’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Economia, secondo il quale l’obbligo di pagare il tributo viene meno soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la perdita di possesso è stata annotata al P.R.A. (a differenza, quindi, di quanto accade con la cancellazione definitiva, dove, come già detto, tale obbligo viene meno a partire dallo stesso periodo di imposta in cui la cancellazione è effettuata).

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto