CIR15301 – Revisione della patente in caso di esaurimento del punteggio. Giurisdizione del giudice ordinario. Nota del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 9 Novembre 2015

CIR15301
SM

Oggetto: revisione della patente in caso di esaurimento del punteggio. Giurisdizione del giudice ordinario. Nota del Ministero dei Trasporti.

Con la nota prot. 24867 del 28 Ottobre u.s, la Divisione 6 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha chiarito definitivamente che il provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio, emesso ai sensi dell’art. 126 bis del c.d.s, non è ricorribile davanti al TAR bensì davanti al Giudice ordinario (precisamente, si tratta del Giudice di Pace). Infatti, il Ministero ha preso atto dell’orientamento espresso sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con due Ordinanze (nn. 15689 15690) del 27 Luglio, con le quali ha definitivamente risolto un conflitto di giurisdizione che era stato sollevato dal TAR del Piemonte.

In particolare, la Suprema Corte è giunta a questa conclusione, dopo aver messo in evidenza il diverso presupposto giuridico tra la revisione disposta ai sensi dell’art. 126 bis.del c.d.s, e quella adottata a norma dell’art. 128 dello stesso codice:
1. la prima è un atto vincolato che deve essere adottato nel momento in cui si verifica il presupposto, ovvero l’azzeramento del punteggio, “senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall’Ufficio chiamato ad adottarlo”. Di conseguenza, conclude la Corte, questo provvedimento è parte integrante della sanzione accessoria della perdita dei punti, verso la quale è “proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione al verbale di contestazione, secondo quanto previsto dal d.lgvo 150/2011, art. 7, comma 4”.
2. la seconda, invece, costituisce un atto lasciato alla discrezionalità della Pubblica amministrazione, che vi ricorre quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida dell’individuo. Di conseguenza, l’impugnazione non può che rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR), proprio perché, a differenza della revisione ex art. 126 bis c.d.s, non rappresenta un atto dovuto.

Oltre a  recepire questo ragionamento delle Sezioni Unite, il MIT ha ricordato ai propri Uffici l’orientamento espresso in un’altra Sentenza sempre dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 3936/2012), a proposito della decurtazione del punteggio: quest’ultima, infatti, consegue unicamente ed esclusivamente dal verbale di contestazione, mentre è del tutto irrilevante la comunicazione inviata al diretto interessato da parte del CED. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente contesti la sottrazione del punteggio affermando di non aver ricevuto la predetta comunicazione del CED, gli Uffici sono stati invitati a produrre in giudizio la copia dei verbali muniti di notifica, acquisiti dagli organi accertatori.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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CIR15301

Nota Ministeriale