FIS15289 – Chiarimenti in materia di rimborsi IVA. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 27 ottobre 2015.

INT15288 – Trasporti internazionali. La dimenticanza della copia conforme della Licenza Comunitaria a bordo del mezzo non costituisce trasporto abusivo.

30 Ottobre 2015

CIR15290 – intestazione temporanea dei veicoli. Modifiche alle precedenti circolari in materia, a seguito delle Sentenze del TAR del Lazio.

30 Ottobre 2015

INT15288 – Trasporti internazionali. La dimenticanza della copia conforme della Licenza Comunitaria a bordo del mezzo non costituisce trasporto abusivo.

30 Ottobre 2015

CIR15290 – intestazione temporanea dei veicoli. Modifiche alle precedenti circolari in materia, a seguito delle Sentenze del TAR del Lazio.

30 Ottobre 2015

Roma, 30 Ottobre 2015

FIS15289
SM

Oggetto: Chiarimenti in materia di rimborsi IVA. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 27 ottobre 2015.

Con la circolare n.35/E del 27 Ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della nuova disciplina in materia di rimborsi IVA, prevista dal decreto legislativo 175/2014 (cd. decreto semplificazioni).
Tra le varie questioni affrontate, segnaliamo le seguenti:

– Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di modifiche dell’importo chiesto a rimborso o di mancata apposizione del visto di conformità.
In materia di rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n.633/1972 ha eliminato l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia per ottenere l’esecuzione del rimborso IVA. In particolare, l’Ufficio finanziario ha evidenziato che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro presentando, in alternativa alla garanzia, una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

Pertanto, l’Agenzia ha affermato che qualora occorra:
– modificare l’importo originariamente chiesto a rimborso;
–  sanare la mancata apposizione del visto di conformità sull’originaria dichiarazione;
è possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Per quanto riguarda i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (13 Dicembre 2014) ma non ancora eseguiti a quella data, in mancanza del visto  e qualora il termine per la rettifica della dichiarazione sia decorso, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata con un’autonoma attestazione rilasciata da un professionista abilitato. Questa procedura è utilizzabile anche per la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti al 30 settembre 2015.

– Dichiarazione sostitutiva: come procedere nel caso di omissione della compilazione.
L’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che “alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445“. L’Agenzia ha ricordato che la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente alla dichiarazione o all’istanza, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.

– Accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.
Quando gli importi accertati sono stati definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente, prima della notifica di un avviso di accertamento, aderisca alla proposta dell’ufficio ovvero ai rilievi mossi nel processo verbale di constatazione, il perfezionamento dell’adesione deve considerarsi equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a quantificare e definire nel suo esatto ammontare la pretesa erariale.

–  Modello TR presentato per anni d’imposta antecedenti il 2015.
La presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d’imposta fino al 2014, contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38-bis e consente, pertanto, l’erogazione del rimborso IVA trimestrale senza la presentazione della garanzia.

– Possibilità di inviare un nuovo modello TR, dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD.
Il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale, presentando un nuovo modello TR anche oltre i termini di scadenza previsti dall’articolo 8 del D.P.R. del 14 ottobre 1999, n. 542, purché prima dell’invio della dichiarazione annuale IVA dello stesso periodo d’imposta. La modifica del modello TR tempestivamente presentato è vietata, quando l’Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento o se il credito è già stato utilizzato in compensazione.
In caso di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.
Gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.

– Garanzia per compensazioni IVA di gruppo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni in materia di garanzie, trovano applicazione anche nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo alle quali, pertanto, si applicano  tutti gli adempimenti previsti dal più volte citato articolo 38-bis, compresa la prestazione delle garanzie se dovuta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia di cui all’articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di cui 20 all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, attualmente determinato in 700.000,00 euro.
Pertanto, laddove nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia, se spettante.
L’Agenzia ha specificato che l’ammontare non garantito non può comunque eccedere l’importo massimo annuale di 700.000,00 euro.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

Roma, 30 Ottobre 2015

FIS15289
SM

Oggetto: Chiarimenti in materia di rimborsi IVA. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 27 ottobre 2015.

Con la circolare n.35/E del 27 Ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della nuova disciplina in materia di rimborsi IVA, prevista dal decreto legislativo 175/2014 (cd. decreto semplificazioni).
Tra le varie questioni affrontate, segnaliamo le seguenti:

– Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di modifiche dell’importo chiesto a rimborso o di mancata apposizione del visto di conformità.
In materia di rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n.633/1972 ha eliminato l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia per ottenere l’esecuzione del rimborso IVA. In particolare, l’Ufficio finanziario ha evidenziato che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro presentando, in alternativa alla garanzia, una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

Pertanto, l’Agenzia ha affermato che qualora occorra:
– modificare l’importo originariamente chiesto a rimborso;
–  sanare la mancata apposizione del visto di conformità sull’originaria dichiarazione;
è possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Per quanto riguarda i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (13 Dicembre 2014) ma non ancora eseguiti a quella data, in mancanza del visto  e qualora il termine per la rettifica della dichiarazione sia decorso, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata con un’autonoma attestazione rilasciata da un professionista abilitato. Questa procedura è utilizzabile anche per la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti al 30 settembre 2015.

– Dichiarazione sostitutiva: come procedere nel caso di omissione della compilazione.
L’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che “alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445“. L’Agenzia ha ricordato che la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente alla dichiarazione o all’istanza, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.

– Accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.
Quando gli importi accertati sono stati definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente, prima della notifica di un avviso di accertamento, aderisca alla proposta dell’ufficio ovvero ai rilievi mossi nel processo verbale di constatazione, il perfezionamento dell’adesione deve considerarsi equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a quantificare e definire nel suo esatto ammontare la pretesa erariale.

–  Modello TR presentato per anni d’imposta antecedenti il 2015.
La presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d’imposta fino al 2014, contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38-bis e consente, pertanto, l’erogazione del rimborso IVA trimestrale senza la presentazione della garanzia.

– Possibilità di inviare un nuovo modello TR, dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD.
Il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale, presentando un nuovo modello TR anche oltre i termini di scadenza previsti dall’articolo 8 del D.P.R. del 14 ottobre 1999, n. 542, purché prima dell’invio della dichiarazione annuale IVA dello stesso periodo d’imposta. La modifica del modello TR tempestivamente presentato è vietata, quando l’Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento o se il credito è già stato utilizzato in compensazione.
In caso di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.
Gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.

– Garanzia per compensazioni IVA di gruppo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni in materia di garanzie, trovano applicazione anche nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo alle quali, pertanto, si applicano  tutti gli adempimenti previsti dal più volte citato articolo 38-bis, compresa la prestazione delle garanzie se dovuta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia di cui all’articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di cui 20 all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, attualmente determinato in 700.000,00 euro.
Pertanto, laddove nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia, se spettante.
L’Agenzia ha specificato che l’ammontare non garantito non può comunque eccedere l’importo massimo annuale di 700.000,00 euro.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

Roma, 30 Ottobre 2015

FIS15289
SM

Oggetto: Chiarimenti in materia di rimborsi IVA. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 27 ottobre 2015.

Con la circolare n.35/E del 27 Ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della nuova disciplina in materia di rimborsi IVA, prevista dal decreto legislativo 175/2014 (cd. decreto semplificazioni).
Tra le varie questioni affrontate, segnaliamo le seguenti:

– Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di modifiche dell’importo chiesto a rimborso o di mancata apposizione del visto di conformità.
In materia di rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n.633/1972 ha eliminato l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia per ottenere l’esecuzione del rimborso IVA. In particolare, l’Ufficio finanziario ha evidenziato che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro presentando, in alternativa alla garanzia, una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

Pertanto, l’Agenzia ha affermato che qualora occorra:
– modificare l’importo originariamente chiesto a rimborso;
–  sanare la mancata apposizione del visto di conformità sull’originaria dichiarazione;
è possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Per quanto riguarda i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (13 Dicembre 2014) ma non ancora eseguiti a quella data, in mancanza del visto  e qualora il termine per la rettifica della dichiarazione sia decorso, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata con un’autonoma attestazione rilasciata da un professionista abilitato. Questa procedura è utilizzabile anche per la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti al 30 settembre 2015.

– Dichiarazione sostitutiva: come procedere nel caso di omissione della compilazione.
L’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che “alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445“. L’Agenzia ha ricordato che la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente alla dichiarazione o all’istanza, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.

– Accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.
Quando gli importi accertati sono stati definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente, prima della notifica di un avviso di accertamento, aderisca alla proposta dell’ufficio ovvero ai rilievi mossi nel processo verbale di constatazione, il perfezionamento dell’adesione deve considerarsi equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a quantificare e definire nel suo esatto ammontare la pretesa erariale.

–  Modello TR presentato per anni d’imposta antecedenti il 2015.
La presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d’imposta fino al 2014, contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38-bis e consente, pertanto, l’erogazione del rimborso IVA trimestrale senza la presentazione della garanzia.

– Possibilità di inviare un nuovo modello TR, dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD.
Il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale, presentando un nuovo modello TR anche oltre i termini di scadenza previsti dall’articolo 8 del D.P.R. del 14 ottobre 1999, n. 542, purché prima dell’invio della dichiarazione annuale IVA dello stesso periodo d’imposta. La modifica del modello TR tempestivamente presentato è vietata, quando l’Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento o se il credito è già stato utilizzato in compensazione.
In caso di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.
Gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.

– Garanzia per compensazioni IVA di gruppo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni in materia di garanzie, trovano applicazione anche nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo alle quali, pertanto, si applicano  tutti gli adempimenti previsti dal più volte citato articolo 38-bis, compresa la prestazione delle garanzie se dovuta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia di cui all’articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di cui 20 all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, attualmente determinato in 700.000,00 euro.
Pertanto, laddove nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia, se spettante.
L’Agenzia ha specificato che l’ammontare non garantito non può comunque eccedere l’importo massimo annuale di 700.000,00 euro.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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FIS15289

Nota Agenzia Dogane 35e