
COS15173 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi d’esercizio. Determinazioni in merito al ricorso proposto da alcune associazioni della committenza.
10 Giugno 2015
NOTIZIE SU IMPOSTE E TASSE
10 Giugno 2015Roma, 10 Giugno 2015
FIS15174
SM
Oggetto: modifiche alla disciplina IRAP introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Con la circolare n. 22/E del 9 Giugno u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, a proposito della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell’IRAP, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato (art.1, commi dal 20 al 25 della Legge 190/2014 – vedi la circolare Conftrasporto NOR15004 del 5 Gennaio scorso). Tale deducibilità, come ricorda la nuova nota dell’Agenzia, opera come differenza tra le spese relative al personale impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni di cui all’art. 11 del decreto IRAP (d.lgvo 446/1997 e ss modifiche).
Tra gli aspetti più importanti evidenziati dalla nota, segnaliamo i seguenti:
• la deduzione si applica anche alle imprese che utilizzano lavoratori in somministrazione, a condizione che il contratto di lavoro tra il somministratore (l’Agenzia di lavoro) ed il lavoratore somministrato sia a tempo indeterminato. Risulta invece indifferente se il contratto concluso tra il somministratore e l’impresa che utilizza il soggetto, sia a termine oppure a tempo indeterminato. Il beneficio è riconosciuto all’utilizzatore per il periodo effettivo di impiego del personale somministrato. Per quanto riguarda il distacco di personale, dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante sono deducibili i costi sostenuti per il personale distaccato, impiegato con contratto a tempo indeterminato.
• Sono deducibili dall’imponibile IRAP anche le quote di TFR maturate dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. Non rilevano, invece, gli accantonamenti effettuati dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro.
• Rimangono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro a termine, tenuto conto che lo scopo della norma istitutiva è quello di favorire i rapporti a tempo indeterminato.
• Per i contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, la Legge di Stabilità ha previsto un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione. A tal fine è indispensabile che, per tutta la durata del periodo di imposta, l’impresa non abbia avuto dipendenti (anche a termine).
Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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