La Settimana Sindacale Confederaledal 30 MARZO al 3 APRILE 2015

3 Aprile 2015

MONDAY OUTLOOK 06/04/2015

8 Aprile 2015

La Settimana Sindacale Confederaledal 30 MARZO al 3 APRILE 2015

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8 Aprile 2015

Roma, 7 Aprile 2015

SPE15110
SM

Oggetto: A.D.R 2015. Recepimento in Italia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 3 Aprile u.s è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti del 16 Gennaio 2015, che recepisce in Italia la versione 2015 dell’accordo per il trasporto su strada di merci pericolose (A.D.R), che potrà così applicarsi dal 1 Luglio p.v  anche nei trasporti interni (in quelli internazionali, infatti, le novità sono già operative dal 1 Gennaio scorso).
Tra gli interventi contenuti in questa versione, segnaliamo quelli concernenti i seguenti temi:

– Esenzione totale per i carburanti di bordo.
Alle esenzioni già previste nel capitolo 1.1.3.3 dell’A.D.R 2013 relative, tra l’altro, al carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo che esegue un’operazione di trasporto, quando sia destinato alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti, la versione 2015 dell’accordo ne aggiunge un’altra: si tratta del carburante contenuto nei serbatoi di un’unità mobile non stradale che è trasportato come carico, quando è utilizzato per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti. Per la definizione delle macchine mobili non stradali, occorre riferirsi alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3 ) o all’art. 2 della direttiva 97/68/CE del 16.12.1997.

– Esenzione parziale per le quantità trasportate per unità di trasporto.
Nelle precedenti versioni dell’A.D.R, l’espressione “quantità massima per unità di trasporto” prevista nella tabella sulle categorie di trasporto (1.1.3.6.3), è stata intesa come la capacità nominale del recipiente in litri sia per le materie liquide che per quelle gassose. La versione 2015 opera, invece, una distinzione a seconda della natura liquida o gassosa della sostanza trasportata: infatti, per le sostanza liquide , tale espressione indica la “quantità totale di merci pericolose contenute in litri”, mentre per i gas identifica la “capacità nominale del recipiente in litri”.

– C.F.P Autisti.
La sezione 1.6.1.36 prevede che i certificati di formazione dei conducenti rilasciati prima del 1 Gennaio 2014, non conformi alle prescrizioni del capitolo 8.2.2.8.5 applicabili dal 1 Gennaio 2013 (in materia di sequenza di dati utilizzata, di colore bianco con lettere nere, e indicazione sul retro della classi per le quali il certificato è valido), potranno essere utilizzati fino al termine del periodo di validità.

– Dispositivi per additivi.
E’ stata introdotta una nuova disposizione speciale (DS 664 – vedi cap. 3.3.2) che, se riportata nella colonna 6 della tabella A dell’A.D.R e le materie sono trasportate in cisterne fisse (veicoli cisterna) o smontabili, permette di equipaggiare queste cisterne con dispositivi per additivi. Questi dispositivi “fanno parte dell’equipaggiamento di servizio che consente di aggiungere additivi o merci non pericolose al momento dello svuotamento della cisterna….I conducenti che possiedono già un CFP per il trasporto in cisterna non necessitano di formazione supplementare per il trasporto di additivi”. Collegata a questa disposizione c’è anche quella contenuta in 1.6.3.44, secondo la quale le cisterne di cui sopra destinate al trasporto di carburanti liquidi (UN1202, 1203, 1223, 3475), equipaggiate con dispositivi per additivi costruiti prima del 1 Luglio 2015 e non conformi alla predetta disposizione speciale DS 664, possono essere utilizzate fino al loro primo controllo intermedio o periodico effettuato dopo il 31.12.2015. Dopo questa data, potranno impiegarsi soltanto con l’approvazione dell’autorità competente del Paese di utilizzo.

– Materie pericolose per l’ambiente.
Sempre tra le nuove disposizioni speciali introdotte dal cap 3.3.2 segnaliamo anche la DS 375, per la quale le materie pericolose per l’ambiente solide UN3077 o liquide UN3082, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 l per i liquidi o a 5 Kg per i solidi, non sono soggette all’A.D.R purché gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

– Etichette di pericolo.
Sono state meglio definite le caratteristiche dimensionali e la configurazione delle etichette di pericolo. Peraltro, la disposizione 1.6.1.35 stabilisce che le precedenti etichette e marcature conformi all’A.D.R 2013, potranno utilizzarsi fino al 31 Dicembre 2016.

– Istruzioni scritte.
Sono stati fatti dei piccoli aggiustamenti (eliminando tra l’altro, nella quarta pagina del modello, i riferimenti agli esempi rispetto al giubbotto fluorescente e ai mezzi di protezione degli occhi), fermo restando che ai sensi della disposizione 1.6.1.35, il modello di istruzioni conforme all’A.D.R 2013 potrà essere impiegato fino al 30 Giugno 2017.

– Imballaggi, scartati, vuoti, non ripuliti.
Viene introdotta la disposizione 2.1.5, la quale stabilisce che gli imballaggi, i grandi imballaggi e i GIR vuoti non ripuliti, o loro parti, trasportati per l’eliminazione, il riciclaggio o il recupero dei materiali, salvo per ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, rifabbricazione o riutilizzo, possono essere assegnati al n. ONU 3509 se soddisfano le condizioni previste per questa rubrica. Il cap. 5.4.2 prescrive che, a tal fine, la designazione ufficiale di trasporto deve essere integrata con le parole “CON RESIDUI DI….”, seguita dalla classe o dalle classi e rischi sussidiari corrispondenti ai residui, nell’ordine di numerazione classe.

– Estintori.
La sezione 8.1.4.4 stabilisce che gli estintori portatili devono essere muniti di una piombatura che permetta di verificare il mancato utilizzo; devono inoltre recare un marchio di conformità ad una norma riconosciuta da un’autorità competente e una marcatura che indichi data, mese, anno della prossima ispezione o la data limite di validità.

– Divieto di fumo anche con sigaretta elettronica.
La sezione 7.5.9 ha esteso il divieto di fumare durante le movimentazioni, nelle vicinanze dei veicoli o contenitori e nei veicoli o contenitori di merce pericolosa, anche all’ipotesi di utilizzo delle sigarette elettroniche e di altri strumenti simili.

Cordiali saluti.

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