
LAV15099 – Oggetto: Lavoro. T.F.R in busta paga. Pubblicazione del d.p.c.m con le modalità di attuazione.
24 Marzo 2015
INA15101 – Inail. Assoggettamento del socio amministratore unico all’obbligo di assicurazione.
26 Marzo 2015Roma, 24 Marzo 2015
FIS15100
SM
Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso sul gasolio consumato nel I trimestre 2015.
Con nota prot. 37062/RU del 24 Marzo 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2015 (1 Gennaio/31 Marzo 2015), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata a partire dal 1 Aprile p.v ed entro il 30 Aprile 2015.
L’importo rimborsabile tiene conto della diminuzione dell’accise sul gasolio operativa dal 1 Gennaio di quest’anno, per effetto della quale la stessa ammonta ora a 617,40 €/1.000 litri di prodotto (vedi la circolare Conftrasporto FIS15016 dell’8 Gennaio 2015).
Pertanto, la misura del rimborso passa ad € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro)
Inoltre, a partire da questo trimestre, scatta la novità dell’esclusione dalla misura dei veicoli euro 0 e inferiori, prevista dalla Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 233 della legge 190 del 23.12.2014).A tal fine, la circolare precisa che:
– il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore;
– sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
Ricordiamo che l’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione dogane/accise, il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
• trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
• oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 Giugno 2017. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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