
Questione ILVA
3 Marzo 2015
NOR15083 – Oggetto: Milleproroghe. Conversione in legge. Pubblicazione in G.U.
5 Marzo 2015Roma, 5 Marzo 2015
CIR15082
SM
Oggetto: Cronotachigrafo. Entrata in vigore di alcune disposizioni del Regolamento U.E 165/2014. Effetti sulle esenzioni recepite dall’Italia con il d.m del 20 Giugno 2007.
Con una circolare a firma congiunta dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, del 27 Febbraio u.s, sono stati forniti dei chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di cronotachigrafo entrate in vigore dal 2 Marzo scorso, contenute nel Regolamento U.E n. 165/2014 (vedi la circolare Conftrasporto EUR15076 del 27 Febbraio u.s). In particolare, questi chiarimenti hanno interessato le ipotesi di esenzione dal cronotachigrafo recepite dall’Italia con il d.m. del 20 Giugno 2007 (vedi la circolare Conftrasporto NOR07202 dell’11 Ottobre 2007), mentre non hanno toccato un’altra disposizione molto importante prevista dall’art.34 del sopra indicato Regolamento U.E, dove è previsto che “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
La circolare interministeriale si sofferma sui riflessi prodotti dalle nuove disposizioni su due ipotesi di esenzione recepite dal d.m del 20 Giugno 2007, di seguito indicate:
1. “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento Km dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa”. La circolare si sofferma sul presupposto fondamentale affinché la deroga possa operare: è necessario che i materiali, le attrezzature o i macchinari vengano utilizzati dal conducente nell’ambito della professione che costituisce la sua attività principale. A questo proposito, i Ministeri richiamano una decisione della Corte di Giustizia nella causa C 128/04, emanata in vigenza del precedente Regolamento sui tempi di guida e di riposo (n.3820/85), nella quale si stabiliva che “i termini materiale o attrezzatura…riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all’esecuzione dei lavori che rientrano nell’attività principale del conducente del veicolo. Una siffatta attività che…. non può consistere nella guida del veicolo, deve costituire l’attività principale dello stesso conducente e non dell’impresa considerata”. Quindi, la circolare riporta due esempi in cui la deroga non può operare:
– conducente di un veicolo di un’impresa commerciale che, pur operando nel raggio di 100 Km, guida un autocarro di massa non superiore alle 7,5 ton per trasportare merci vendute o destinate alla vendita;
– conducente di un veicolo di massa non superiore alle 7,5 ton, appartenente ad un’impresa artigiana, che sempre nel raggio di 100 Km trasporta attrezzature o macchinari che verranno utilizzati da altri dipendenti dell’impresa, e non dal conducente medesimo.
2. “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 ton, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’art.2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale” . Per questa deroga, la circolare si limita a ribadire che opera limitatamente ai veicoli impiegati dai fornitori dei servizi universali.
Il testo della nota interministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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