

Roma, 20 Gennaio 2015
INT15030
SM
Oggetto: Germania. Chiarimenti sugli adempimenti richiesti dalla nuova normativa sul salario minimo.
Facciamo seguito alla nostra precedente informativa in tema (circolare Conftrasporto INT14387 del 23 Dicembre scorso), per riepilogare le informazioni che è stato possibile reperire, ad oggi, sul nuovo adempimento previsto dalla Germania in materia di salario minimo orario, per effetto del quale chiunque lavori in quel Paese deve inderogabilmente percepire uno stipendio minimo di 8,50 € lordi all’ora.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La normativa si applica a tutti i settori compreso l’autotrasporto e, per quanto concerne quest’ultimo, interessa non solo l’attività di cabotaggio ma anche i trasporti internazionali e quelli che, benché diretti in altri Stati, prevedano soltanto il transito in Germania.
Dal nuovo adempimento rimangono esclusi i lavoratori autonomi, quindi i titolari d’impresa che guidano personalmente il mezzo.
ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’IMPRESA.
– Prima di effettuare i viaggi (anche, ripetiamo, soltanto in transito),
– l’impresa deve compilare ed inviare un modello (mod. 033037) via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049.(0) 221.964870.
– Il modello ha una validità di 6 mesi, si compone di due pagine e va redatto in tedesco. In particolare, alla pagina 2 è riportato un elenco in cui l’impresa deve specificare le generalità degli autisti che intende utilizzare per i trasporti in Germania e, accanto a ciascun nominativo, la data esatta di inizio e quella di fine (probabile) del viaggio.
Pertanto:
– se l’impresa conosce in anticipo i viaggi che il singolo autista effettuerà in Germania (fino ad un massimo di 6 mesi), può riportarli tutti alla pag. 2 del modello;
– diversamente, l’impresa dovrebbe inviare la comunicazione prima di ogni singolo viaggio. Peraltro, ci sembra opportuno informarvi che, da fonti autorevoli, abbiamo appreso che il modello consentirebbe di riportare la lista di tutti i conducenti che l’impresa suppone di utilizzare in Germania in un certo arco di tempo (massimo 6 mesi), specificando per ognuno di questi, in maniera generica, il periodo di inizio (ad esempio 1 Febbraio 2015) e di fine attività (esempio 31 Luglio 2015).
– Durante il periodo di validità della comunicazione (ripetiamo, al massimo 6 mesi), non è obbligatorio comunicare alle autorità tedesche le eventuali modifiche delle date dei viaggi originariamente indicate.
– Sempre a proposito del modello, molto importanti sono le due dichiarazioni riportate alla pag 1 relative:
– al rispetto della Legge sul salario minimo;
– per le imprese con sede fuori dalla Germania, alla circostanza che la documentazione sul salario minimo è conservata all’estero e verrà fornita, in tedesco, su richiesta dell’amministrazione doganale.
– Durante i viaggi:
– è opportuno che in occasione di un controllo su strada effettuato in Germania, l’autista sia in grado di esibire:
– il modello trasmesso via fax, composto da entrambe le pagine, con l’annessa ricevuta di trasmissione;
– la copia dell’ultima busta paga.
– per i titolari d’impresa alla guida del mezzo, è consigliabile portare a bordo la documentazione che attesti tale qualità (ad esempio la visura della CCIAA), tradotta in tedesco.
– A conclusione del viaggio:
– entro 7 giorni dalla fine dell’operazione di trasporto in Germania, il datore di lavoro deve registrare il periodo di inizio/fine permanenza in Germania dell’autista e la durata delle ore lavorate in quello Stato.
– La documentazione concernente queste registrazioni, deve essere conservata per due anni in Germania o all’estero (per le imprese straniere); in quest’ultimo caso, è necessario che in occasione di una verifica su strada, l’autista esibisca la già citata dichiarazione riportata a pag 1 del modello, con la quale l’impresa si impegna a mettere a disposizione la predetta documentazione, in lingua tedesca, su richiesta delle autorità di quello Stato.
CONTROLLI
I controlli su strada per verificare il rispetto della normativa, dovrebbero avere inizio dal prossimo mese di Febbraio, attraverso 2.000 agenti appositamente formati.
SANZIONI
Sono state previste due tipologie di infrazioni:
– il mancato invio via fax del modello (mod. 033037) alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, o la compilazione inesatta o incompleta, comportano una sanzione fino a €. 30.000;
– il mancato riconoscimento del salario minimo (€. 8,50/h), è sanzionato con importi fino a €. 500.000.
Fin qui, vi abbiamo messo a disposizione le informazioni che ci è stato possibile reperire. Purtroppo, occorre registrare che su questo adempimento le notizie sono poche e frammentarie; proprio per questo motivo, la Conftrasporto ha chiesto al Ministero dei Trasporti di attivarsi al più preso presso le autorità tedesche, affinché sia possibile fornire informazioni ancora più precise alle nostre imprese.
Di seguito, riportiamo i link dove è possibile prelevare il modello in lingua tedesca ed una traduzione in italiano (quest’ultima, da impiegare soltanto al fine di comprendere meglio le informazioni da inserire sulla versione in tedesco che, ripetiamo, è l’unica utilizzabile per adempiere agli obblighi prevista dalla legislazione sul salario minimo).
Si fa riserva di tornare sull’argomento, in presenza di nuove informazioni.
Cordiali saluti.
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