

Roma, 22 Dicembre 2014
NOR14384
SM
Oggetto: Disegno di Legge di Stabilità 2015. Approvazione del Senato. Norme di interesse per l’autotrasporto.
Facciamo seguito alla nota Conftrasporto NOR14361 del 1 Dicembre scorso, per comunicare che il Senato ha approvato il maxiemendamento del Governo al disegno di Legge di Stabilità 2015 che, quindi, torna ora alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.
Per quanto riguarda le norme di interesse dell’autotrasporto già approvate dalla Camera, sono state tutte confermate senza nessuna modifica. In particolare, il Senato ha lasciato immutato il nuovo impianto dell’art. 83 bis che, nel recepire le istanze della Corte di Giustizia in materia di costi minimi (alle quali l’Italia non poteva più sottrarsi), allo stesso tempo inserisce tre elementi chiave:
– la salvaguardia dell’azione diretta di cui all’art. 7 ter del d.lgvo 286/2005, che non solo non è stata intaccata dalle nuove norme ma, anzi, ne esce ulteriormente rafforzata tenuto conto che l’esercizio NON DEVE essere preceduto dal tentativo di negoziazione assistita richiesto, invece, per tutte le altre controversie in materia di contratto di trasporto o di sub trasporto, in ossequio ai principi generali contenuti nella normativa sulla “degiurisdizionalizzazione” (decreto legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014 – vedi la circolare Conftrasporto NOR14343 del 12 Novembre u.s);
– la libertà delle parti nel decidere il prezzo del servizio di trasporto (peraltro già affermata all’art. 4 del d.lgvo 286/2005), incontra il limite dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale (nuovo comma 4, art. 83 bis della Legge 133/2008). Questo riferimento valorizza ulteriormente la previsione già contenuta al comma 2 del citato art. 4 del d.lgvo 286/2005 (tutt’ora in vigore), sulla nullità delle “clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”;
– A far da corollario alla norma sul rispetto dei principi di adeguatezza, è stata inserita la disposizione (art.1, comma 250 del d.d.l Stabilità) che obbliga il Ministero dei Trasporti a pubblicare ogni mese, sul suo sito internet, “i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi”, dove si terrà conto anche delle variazioni del prezzo del gasolio registrate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico”.
Come dicevamo agli inizi, il Senato ha confermato le norme già approvate dalla Camera dei Deputati (fatte salve le nuove numerazioni, imposte dal maxiemendamento del Governo) in materia di:
– risorse del settore, fissate in 250 mln € che, a partire dal 2015 e per gli anni a venire diventano strutturali per cui, a differenza di quanto avveniva fino ad oggi, non dovranno essere oggetto di contrattazione ogni anno con il Governo (art.1, comma 150). Una quota di queste risorse, non superiore al 20%, dovrà essere destinata alle imprese che pongono in essere iniziative per realizzare processi di aggregazione e ristrutturazione aziendale (art.1, comma 151);
– definizioni di vettore, committente e sub vettore (art.1, comma 247, lett. a);
– disciplina della subvezione (art. 1, comma 247, lett. b);
– eliminazione della scheda di trasporto (art.1, comma 247, lett.c);
– riforma dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche (art.1, comma 248) e, in particolare, la previsione che la libertà contrattuale delle parti nel decidere il prezzo del trasporto, deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;
– condizione pregiudiziale dell’esperimento del tentativo di negoziazione assistita, nelle controversie in materia di contratto di trasporto e di sub trasporto (ad eccezione dell’azione diretta – art. 1, comma 249);
– pubblicazione, da parte del Ministero dei Trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (art. 1, comma 250);
– limiti alla dimostrazione della capacità finanziaria, attraverso la polizza assicurativa di responsabilità professionale (art.1, comma 251).
In aggiunta a quanto sopra, il Senato ha approvato la norma presentata dal Governo che evita il taglio dei rimborsi delle accise sul gasolio del 15% che altrimenti, in assenza di intervento, sarebbe scattato dal 1 Gennaio 2015 in virtù di quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014 (art.1, comma 579 della Legge 147/2013 e art. 2 del d.p.c.m del 20 Febbraio 2014). L’applicazione di questa decurtazione è stata spostata al 2019 per cui, nel quadriennio 2014 – 2018, l’entità del rimborso non subirà la prevista decurtazione (art.1, comma 234 del d.d.l Stabilità) venendo, quindi, riconosciuto in misura piena.
Sempre in tema di rimborsi delle accise, a partire dal 1 Gennaio 2015 sono stati esclusi i veicoli di categoria euro 0 o inferiore (art.1, comma 233 del d.d.l Stabilità).
Si fa riserva di tornare sull’argomento dopo l’approvazione definitiva della Camera dei Deputati.
Cordiali saluti.
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