FIS14360 – Riforma fiscale. Decreto legislativo recante semplificazione fiscale.

INP14359 – Nuovo sistema di gestione del Durc interno. Chiarimenti.

1 Dicembre 2014

NOR14361 – Disegno di Legge di Stabilità 2015. Approvazione della Camera dei Deputati. Norme di interesse per l’autotrasporto.

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Roma, 1 Dicembre 2014

FIS14360
SM

Oggetto: Riforma fiscale. Decreto legislativo recante semplificazione fiscale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 Novembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 175 del 21 Novembre  attuativo dell’art. 7 della Legge delega di riforma fiscale di cui alla Legge n. 23 dell’11 Marzo u.s. Il provvedimento contiene numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società ed ai rimborsi fiscali.

Di seguito, si illustrano le misure contenute nel predetto decreto.

1. La Dichiarazione dei redditi precompilata e gli adempimenti annessi (Artt. dall’1 al 6)
A partire dal 2015 (con riferimenti ai redditi 2014), viene introdotta in via sperimentale la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate che, per la compilazione,  utilizzerà le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni del 2016, i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).
Entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente che può accettarla o modificarla (rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni). In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
L’introduzione della dichiarazione dei redditi in esame si riflette sul termine entro il quale i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al CUD, che viene anticipato al 7 Marzo di ogni anno (art.2). L’inosservanza di questa scadenza comporta l’applicazione di una sanzione di 100 € per ciascuna certificazione interessata, che tuttavia non si applica se, in caso di errata trasmissione, il sostituto provvede all’invio della certificazione unica corretta entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione (7 marzo).
Altra novità legata sempre alla dichiarazione dei redditi precompilata, è l’unificazione al 7 Luglio delle scadenze legate all’invio del mod.730, sia che venga presentato direttamente dal contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) che tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato  (art. 4)
L’art. 5 prevede che il contribuente che accetti la dichiarazione precompilata (direttamente o tramite sostituto d’imposta), non venga sottoposto:
• a controlli formali per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate;
• a controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro, in presenza di richieste di detrazioni per carichi di famiglia e eccedenze relative a precedenti dichiarazioni.
Resta fermo il controllo sulle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Se, invece, il contribuente apporta modifiche incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo verrà eseguito su tutti i dati della dichiarazione. Quando la dichiarazione viene presentata avvalendosi del caf o di un professionista abilitato, anche in assenza di modifiche, verrà effettuato il controllo formale nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità.
L’art. 6 disciplina l’ipotesi di visto di conformità infedele, disponendo la responsabilità dei CAF o dei professionisti abilitati per gli errori legati all’apposizione dello stesso, purché l’errore non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Inoltre, intervenendo sull’art. 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, viene previsto che i caf e i professionisti abilitati rispondono per l’errato controllo dei dati documentali e, conseguentemente, sono tenuti al pagamento nei confronti dello Stato o dell’ente impositore di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30%.

2. Esecuzione dei rimborsi Iva (Art. 13)
L’art. 13 del decreto detta una importante disciplina in tema di rimborsi iva, attraverso la riformulazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. La nuova norma stabilisce che i rimborsi previsti nell’art. 30 sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione, stabilendo l’applicazione del due per cento annuo a titolo di interesse, a partire dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
La norma porta a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento, da parte del contribuente. Inoltre, non sono previsti limiti per i rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sono state introdotte alcune ipotesi di rimborso Iva a rischio, che riguardano le imprese ad inizio o a fine attività oppure quei soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica. In questi casi, se l’ammontare del rimborso è superiore a 15.000 euro, questi soggetti devono presentare una garanzia di durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso.
La nuova disciplina non comporta nessuna variazione delle disposizioni sull’erogazione degli interessi ai contribuenti, sulla sospensione dei rimborsi in caso di avvio di azioni penali per i reati previsti agli art. 2 e 8 del d.lgs n. 74/2000, in caso di emissione o utilizzo illeciti di fatture o in caso di emissione di avvisi di rettifica o accertamenti inerenti le somme indebitamente rimborsate.

3. Società in perdita sistematica (Art. 18)
L’art. 18 amplia il periodo di osservazione previsto per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, della L.n.138/2011). Viene previsto un periodo di osservazione di cinque periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale, oppure, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dall’art. 30 della L. n. 724/1994.

4. Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello stato (Art.19)
L’articolo ha abrogato la norma prevista dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 600/1973 che, per le società o enti con la sede legale o amministrativa fuori dal territorio dello Stato, prevedeva l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

5. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intento (Art. 20)
La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che l’esportatore abituale invia all’Agenzia delle Entrate, in via preventiva, i dati contenuti nella lettera di intento che sarà consegnata al proprio fornitore; successivamente, l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all’Agenzia. La disposizione elimina l’obbligo, in capo al fornitore dell’esportatore abituale, di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute e l’onere di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate rilascia una apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale, il quale consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la lettera di intento tramessa all’Agenzia delle Entrate unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore, solo dopo aver ricevuto la lettera di intento e la relativa ricevuta, potrà effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta.

6. Comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi “black list” (Art. 21)
L’articolo 21 disciplina la cessione di beni e servizi nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi cosiddetti “black list” per i quali, attualmente, i soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di importo superiore a 500 euro.
La nuova norma stabilisce che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi “black list” siano forniti con cadenza annuale ed il limite di esonero, entro il quale non scatta l’obbligo di inserimento nella comunicazione delle operazioni intercorse, è stato portato a 10.000 euro da riferire all’ammontare complessivo delle operazioni in un anno.

7. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (Art. 22)
All’atto dell’attribuzione della partita Iva, il contribuente può richiedere l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, di cui al Regolamento del 7 ottobre 2010, n. 904/2010. Inoltre, viene escluso dalla banca dati il soggetto passivo che non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi e successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati.
La norma rimanda, comunque, all’adozione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

8. Semplificazioni elenchi intrastat servizi (Art. 23)
L’art. 23 intende semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi generici.

9. Sanzioni per omissioni o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat (Art. 25)
Viene semplificato l’onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con paesi dell’unione Europea, limitando l’irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato, nel mese di riferimento, spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro, secondo quanto stabilito, da ultimo, dal D.P.R. 19 luglio 2013.
Ridimensionato anche il carico sanzionatorio, prevedendosi l’applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi intrastat.

10. Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari – la responsabilità solidale negli appalti (Art. 28)
E’ stata abrogata la responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore, per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovute dal subappaltatore sulle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Rimane invece in vigore la responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti, in relazione al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori visto che la norma che la prevede (art. 29 del d.lgvo 276/2003) non è stata abrogata dalle disposizioni in commento. A questo proposito, l’art. 28 del decreto semplificazioni prevede che il committente che esegua i pagamenti sopracitati, assuma gli adempimenti propri del sostituto d’imposta.
Sempre l’art. 28, al comma 4, prevede che ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione delle società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

11. Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello (Art. 36)
Viene soppressa la norma che impone l’onere, in capo all’appellante, di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il testo del decreto legislativo è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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