FIS14305 – Accise 2014. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al terzo trimestre 2014.

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1 Ottobre 2014

Roma, 1 Ottobre 2014

FIS14305
SM

Oggetto: Accise 2014. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al terzo trimestre 2014.

Con note prot. RU 106795 e 108048 del 30 Settembre 2014, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che è possibile richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel terzo trimestre 2014 (1 Luglio/ 30 Settembre 2014), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 Ottobre 2014 anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa data purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi (vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)

Per quanto riguarda la misura del beneficio, ammonta a € 216,58609 per mille litri di prodotto (21,658609 centesimi di € al litro), per i consumi effettuati tra il 1° Luglio ed il 30 Settembre 2014.

In merito agli altri aspetti contenuti nelle note delle Dogane, ricordiamo che:
– al seguente indirizzo telematico:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+autotrazione+III+trimestre+2014/ , è stato pubblicato il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
• trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
• oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Al fine di agevolare l’inserimento dei dati, l’Agenzia ricorda che il software, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, permette il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio.

– Competenti per territorio a ricevere le dichiarazioni sono:
• per le imprese nazionali, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede operativa o, in caso di più sedi operative, rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
• per le imprese comunitarie obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
• per le imprese comunitarie non obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane di Roma 1.

– Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito, com’è noto l’art.61, comma 1 del d.l 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che la compensazione è possibile entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito (il credito sorge, ricordiamo, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che quest’ultima notifichi un provvedimento di rigetto).

– Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24,  è sempre il “6740”;

– I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono  compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS14305

Circolare Agenzia Dogane RU106795

Circolare Agenzia Dogane 108048RU