SPE14290 – Trasporti eccezionali. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti, sul D.P.R 31 del 12 Febbraio 2013.

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Roma, 15 Settembre 2014

SPE14290
SM

Oggetto: Trasporti eccezionali. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti, sul D.P.R 31 del 12 Febbraio 2013.

Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni del D.P.R 31 del 12 Febbraio 2013 (che ha modificato in maniera rilevante le norme del Regolamento di esecuzione del codice della strada – D.P.R 495/1992 – dedicate ai trasporti eccezionali) e della prima direttiva ministeriale che ne illustrava i contenuti (vedi la circolare Conftrasporto SPE13197 del 2 Luglio 2013), il Ministero dei Trasporti ha emanato una seconda direttiva (prot. 4214/RU del 10 Settembre scorso) contenente dei chiarimenti su alcune problematiche emerse in questo periodo.

Nel rimandare gli interessati ad un’attenta lettura del testo della direttiva, di seguito riportiamo le indicazioni più rilevanti fornite dal Ministero.

– Indicazioni generali.
– per tutte le tipologie di autorizzazioni al trasporto eccezionale, la massa del complesso di riserva può anche essere inferiore a quella del complesso di base fermo restando, tuttavia, il rispetto delle altre limitazioni previste nel titolo autorizzativo e della massa eccezionale per la quale è stata chiesta l’autorizzazione.
– L’autorizzazione rilasciata per un autotreno permette la circolazione anche della sola motrice in assetto eccezionale, ma l’indennizzo deve essere corrisposto per l’intero complesso.
– La presentazione dello schema grafico insieme alla richiesta di rilascio è prevista per  tutte le tipologie autorizzative (periodiche, singole e multiple), mentre l’allegazione è obbligatoria soltanto nelle autorizzazioni singole e multiple (art.16, comma 10 del Regolamento).

– Autorizzazioni periodiche.
1. le autorizzazioni periodiche “ordinarie” (art.13, comma 2, punto A del Regolamento)
– La direttiva ha ribadito che l’autorizzazione periodica “ordinaria” è rilasciata soltanto ai veicoli e trasporti eccezionali per sole dimensioni e non per massa. Di conseguenza, nella domanda volta ad ottenere queste autorizzazioni:
„« – non occorre specificare i carichi massimi per asse, visto che non possono essere superate le masse legali;
„« – l’abbinabilità è richiesta soltanto per alcune fattispecie (veicoli con dimensioni eccedenti i limiti dell’art. 61 c.d.s – ad esempio quelli che circolano con telaio sfilato- , per i complessi formati da trattori eccezionali per massa,  ecc…).
– Tenuto conto che le riserve sono ammesse soltanto per i veicoli trainati, mentre quello trainante è unico, l’autorizzazione viene rilasciata in capo al veicolo trainante, con un limite massimo generale di 44 ton per la massa complessiva. La massa dei complessi formati tra l’unico veicolo trainante e quelli di riserva potrà anche essere inferiore alle 44 ton e, come detto nelle indicazioni generali, a quella del complesso base, fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali previsti nell’autorizzazione e dei limiti di massa dell’art. 62 c.d.s;
– L’autorizzazione può essere rilasciata per complessi formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchio a massa legale (con abbinamento, come detto, previsto nella carta di circolazione); viceversa, non può rilasciarsi per i complessi formati da motrice eccezionale per massa e rimorchio a massa legale, ovvero motrice/trattore a massa legale e rimorchio/semirimorchio eccezionale per massa. A tale proposito, la circolare ricorda che sono eccezionali i rimorchi con massa a pieno carico di almeno 29 ton e i semirimorchi aventi massa sugli assi a terra di almeno 29 ton.
– Per le autogru con veicoli al seguito, viene precisato che il termine “al seguito” non significa che detti veicoli (per i quali non sono previste riserve) debbano necessariamente procedere dietro l’autogru, ma è sufficiente che viaggino insieme alla stessa. E’ inoltre possibile che l’autogru viaggi senza veicoli al seguito o con un numero inferiore a quello autorizzato.

2. le autorizzazioni periodiche “speciali”, rilasciate ai sensi dell’art. 13, comma 2, punto B) del Regolamento.
– Per le periodiche previste alla lettera b) della norma, il punto 1.2.2 della direttiva premette che il termine “massa complessiva a pieno carico” va inteso come “massa complessiva”. Pertanto, l’autorizzazione in esame può essere rilasciata anche a veicoli eccezionali con massa massima tecnicamente ammissibile superiore ai limiti dell’art. 62, commi 2 e 3 del c.d.s, purché la massa complessiva del complesso non superi le 72 ton (56 ton se la motrice è classificata “mezzo d’opera” o è idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera). Inoltre, sempre per questa tipologia di autorizzazione periodica:
– le carte di circolazione del rimorchio e del semirimorchio utilizzato per trasportare la macchina operatrice, devono riportare l’annotazione “pianale ribassato”, “pianale con rampe” e simili, oppure l’esplicita annotazione di “carrozzeria idonea al trasporto di macchine operatrici da cantiere”;
– stante l’indicazione contenuta all’art. 54, c.1, lett.n) del c.d.s sui materiali che possono essere trasportati dai mezzi d’opera, le macchine operatrici non possono essere trasportate su motrici idonee a formare complessi “mezzi d’opera”; pertanto, su questo tipo di complessi, la macchina operatrice può viaggiare solo sul rimorchio munito, come detto, di carrozzeria idonea. Viceversa, la macchina operatrice può essere trasportata con motrice di autotreni non classificati “mezzi d’opera” purché, anche in questo caso, essa abbia una carrozzeria adatta allo scopo.
– Per le periodiche previste alle lettere e), f), g) della norma, in caso di transito sulla viabilità ordinaria, viene ribadito che l’indennizzo d’usura può essere corrisposto in maniera forfettaria ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis del c.d.s, oppure in via convenzionale a norma dei commi 4 e 5 , art. 18 del Regolamento, a seconda dei presupposti esistenti. Ricordiamo in proposito che il presupposto previsto dal comma 4, art. 18 del Regolamento per la valutazione convenzionale dell’indennizzo d’usura, è quello che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l’effettivo carico trasportato.
– La periodica prevista alla lettera f) della norma (per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia), può essere rilasciata anche per lunghezze fino a 25 metri e, in tal caso, non vi è obbligo della scorta a meno che non ricorrano le condizioni richieste all’art. 16 del Regolamento. La nota del Ministero, peraltro, ricorda che in caso di sovrapposizione delle cose indivisibili trasportate è possibile raggiungere un’altezza massima di 4,20 m, purché ciò sia determinato dall’utilizzo di specifiche attrezzature di appoggio o di contenimento, tra cui rientrano anche gli spessori per evitare il contatto diretti tra i beni trasportati.
Per i complessi veicolari eccezionali per massa, tenuto conto che nell’autorizzazione periodica è possibile indicare un solo veicolo trainante e fino a 5 veicoli di riserva rimorchiati (per un totale di 6 complessi), l’autorizzazione è rilasciata in capo al complesso base: si tratta di quello con la combinazione più gravosa in termini di massa massima ammissibile e numero di assi, e per il quale è dovuto l’importo più elevato dell’indennizzo convenzionale d’usura. Su precisa richiesta della Conftrasporto, è stato finalmente chiarito che poiché l’autorizzazione è rilasciata per un solo veicolo trainante, qualora per lo stesso mezzo vengano chieste più autorizzazioni periodiche speciali per le  tipologie di trasporto di cui alle lettere b), e), f), g) della norma (anche in presenza di veicoli rimorchiati diversi), con identico ambito regionale e periodo di tempo di vigenza, l’indennizzo d’usura convenzionale deve essere corrisposto una sola volta e per la massima configurazione tra quelle autorizzabili. Lo stesso dicasi per l’indennizzo forfettario dell’art. 10 comma 2 bis del c.d.s, quando l’autorizzazione periodica venga richiesta per le stesse tipologie di trasporto prima indicate; in questo caso l’indennizzo, una volta corrisposto per la combinazione più gravosa in termini di massa massima ammissibile, vale per tutte le periodiche rilasciate in capo allo stesso veicolo trainante, anche se con diverse alternative di veicoli rimorchiati.

– Autorizzazioni multiple e singole.
– L’autorizzazione è rilasciata in capo al complesso base rappresentato, anche in questo caso, dalla combinazione più gravosa in termini di massa massima ammissibile, numero di assi, tipologia di assali/pneumatici e che comporta la misura massima dell’indennizzo d’usura. Le riserve non devono superare i predetti valori del veicolo base.
– Per queste autorizzazioni, l’indennizzo d’usura è determinato analiticamente ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Regolamento, con riferimento alla massa massima autorizzata ed al numero di viaggi richiesti; va corrisposto una sola volta e copre tutte le combinazioni possibili tra i veicoli inseriti nell’autorizzazione.

– Spese istruttorie.
– E’ sempre possibile chiedere modifiche o integrazioni delle autorizzazioni in corso di validità, purché opportunamente motivate. Tra le modifiche ed integrazioni che comportano oneri aggiuntivi ed eventuale integrazione degli indennizzi d’usura, rientrano anche le sostituzioni dei veicoli base e delle riserve, nonché la durata dell’autorizzazione nei limiti temporali previsti, per ciascuna tipologia, dall’art. 13, comma 1 del Regolamento, e al di fuori delle proroghe e dei rinnovi regolati dall’art. 15
– Per tutti i tipi di autorizzazioni, tenuto conto che sono ammesse tutte le combinazioni tra i veicoli base e di riserva ivi specificati (purché di documentata abbinabilità e previa verifica della massa complessiva, ecc…), gli oneri di istruttoria non possono essere commisurati alle combinazioni possibili, bensì al numero complessivo di veicoli.

– Transiti autostradali.
– Nella prospettiva futura di un unico atto autorizzativo, le autorizzazioni per il transito in autostrada potranno consentire che origine e destinazione siano differenti tra andata e ritorno anche in caso di apertura imprevista di cantieri stradali, purché compatibili con l’origine e la destinazione originarie del trasporto.

– Comodato d’uso e locazione senza conducente.
– Su questo tema, dobbiamo registrare  la poca chiarezza della direttiva ministeriale. La Conftrasporto è prontamente intervenuta sulla competente direzione del Ministero, chiedendo di esplicitare meglio le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai veicoli in questione, per cui appare prevedibile che il Ministero tornerà a breve ad occuparsene con una nuova nota.

– La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  del committente, di cui all’art.14, comma 7, punto B, lett.b) del Regolamento.
– La dichiarazione in esame, come è noto, è necessaria nei trasporti eccezionali per massa, quando venga richiesta l’autorizzazione singola o quella multipla. La direttiva permette di posticiparne la presentazione al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto, in un momento successivo, quindi, alla presentazione della domanda. Se la dichiarazione in esame non può essere resa in quanto il committente non è cittadino italiano né comunitario residente in Italia, la direttiva prevede che in sostituzione debba presentarsi la documentazione doganale o di trasporto (anche in questo caso, al più tardi, al momento del rilascio dell’autorizzazione).

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Ai link sotto indicati è possibile prelevare il testo della nuova direttiva ministeriale  prot 4214 del 10 Settembre, nonché il testo della prima direttiva prot 3911 del 1 Luglio 2013, coordinato con le novità introdotte con l’ultimo intervento del Ministero.

Cordiali saluti.

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SPE14290

Direttiva prot. n 4214-2014

Testo integrato Dir. 3911 e Dir. 4214