

Roma, 30 Giugno 2014
FIS14229
SM
Oggetto: Accise 2014. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al secondo trimestre 2014.
Con nota prot. RU 68241 del 27 Giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre 2014 (1 Aprile/ 30 Giugno 2014), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 Luglio 2014 anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa data purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi (vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)
Per quanto riguarda la misura del beneficio, ammonta a € 216,58609 per mille litri di prodotto (21,658609 centesimi di € al litro), per i consumi effettuati tra il 1° Aprile ed il 30 Giugno 2014.
In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– al seguente indirizzo telematico:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/, l’Agenzia delle Dogane metterà a disposizione la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. A proposito del software, con la nota prot.70253 del 26 Giugno u.s l’Agenzia ha ricordato che esso, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, permette il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio.
– Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito, com’è noto l’art.61, comma 1 del d.l 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che la compensazione è possibile entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito. Quindi, tenuto conto che il credito sorge decorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2015, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, potrà avvenire entro il 30 Giugno 2016.
– Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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