

Roma, 24 giugno 2014
SIA14214
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. Contributo al SISTRI per il 2014. Punto della situazione.
Si rammenta alle imprese obbligate ad utilizzare il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI), che entro lunedì 30 giugno prossimo va pagato il contributo annuale al SISTRI per il 2014.
Questo termine di scadenza è stato fissato con l’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’Ambiente 24 aprile 2014 (su. G.U. n. 99 del 30/4/2014 – cfr. circolare Conftrasporto SIA14153 del 28/04/2014).
Gli importi sono quelli indicati nell’allegato II (al DM 18/2/2011) e qui di nuovo riportati.
Si evidenzia peraltro che, a seguito della modifica di cui all’articolo 11 della legge 125/2013, obbligati al SISTRI, e quindi al pagamento del relativo contributo annuale, sono solo le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti pericolosi: cioè quelle iscritte all’Albo gestori in categoria 5 (6mila circa in Italia).
Tutte quelle che effettuano il trasporto di rifiuti diversi da quelli pericolosi (come ad esempio i rifiuti speciali non pericolosi, i rifiuti urbani – tranne i RUP, rifiuti urbani pericolosi) sono invece esenti dal SISTRI.
Qualora in passato dette imprese di trasporto si siano iscritte al sistema ed ora non vogliano più risultare iscritte e pagare il relativo contributo annuale è opportuno che manifestino tale volontà, mediante una specifica attività di cancellazione dal SISTRI.
A tal fine è utilizzabile, direttamente sul sito www.sistri.it, una nuova procedura telematica creata all’interno dell’applicazione “GESTIONE AZIENDA”. Si consiglia quindi di seguire tale procedura, a anche se – ci segnalano – spesso, risulta di difficile fruibilità e, in ogni caso, presuppone il pieno funzionamento dei dispositivi usb.
Nell’impossibilità di formalizzare la cancellazione dal Sistri per il tramite della menzionata procedura telematica, riteniamo opportuno sollecitare le imprese affinché manifestino espressamente la propria volontà di cancellazione attraverso una comunicazione da inviare o per posta certificata (PEC) all’indirizzo infosistri@sistri.it o con una lettera raccomandata A/R al Ministero dell’Ambiente – Ufficio SISTRI (via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma), secondo il fac-simile predisposto da Rete Imprese Italia per tutte le aziende a ciò interessate delle confederazione economiche associate (Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confesercenti, Casartigiani).
La stessa procedura possono seguire coloro che, in base al citato DM 24 aprile 2014 non sono più soggetti al SISTRI: cioè coloro che risultano produttori di rifiuti pericolosi, ma non hanno più di 10 dipendenti.
Da ultimo giova evidenziare che per il mancato pagamento del contributo annuale al SISTRI (qualora dovuto) è prevista una specifica sanzione, dall’articolo 260-bis del testo unico ambientale (D.Lgv. 152/2006 e successive modifiche), che è rimasta sospesa fino al 31 dicembre 2014 (cfr. legge 15/2014 di cui alla circolare Conftrasporto SIA14093 del 27 febbraio 2014), ma che potrà essere applicata a posteriori, una volta decorso il termine di moratoria per l’applicazione delle sanzioni.
Si riportano le tabelle dei contributi annuali al SISTRI per le diverse categorie di soggetti obbligati.
Nel link in calce la bozza per la comunicazione di cancellazione dal SISTRI.
Cordiali saluti
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