NOR14169 – Legge Regionale dell’Emilia Romagna in materia di autotrasporto, facchinaggio, movimentazione merci e servizi complementari.

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Roma, 13 Maggio 2014

NOR14169
SM

Oggetto: Legge Regionale dell’Emilia Romagna in materia di autotrasporto, facchinaggio, movimentazione merci e servizi complementari.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 139 del 12 Maggio u.s, è stata pubblicata la Legge Regionale n. 3/2014, intitolata “disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari”.

La Legge conferisce alla Regione Emilia Romagna dei poteri di iniziativa, da esercitare nel rispetto delle competenze statali, per diffondere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori prima indicati (compreso l’autotrasporto in conto terzi ed in conto proprio). A tal fine, la Regione può promuovere (art.1.2):
– iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale, per favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell’infiltrazione criminale e mafiosa, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
– la regolarità delle condizioni di lavoro;
– il coordinamento e la cooperazione tra istituzioni per le attività di prevenzione e controllo, favorendo lo scambio di dati ed informazioni tra gli enti interessati;
– la responsabilità sociale delle imprese e, in particolare, l’adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche;
– l’etica e la sicurezza sul lavoro.

La Legge prevede una serie di iniziative che la Regione può mettere in campo  per:
– promuovere la legalità (art.3), attraverso:
„X il supporto a progetti formativi per potenziare le funzioni e le attività ispettive degli enti competenti in materia;
„X la realizzazione, d’accordo con gli enti competenti in materia previdenziale ed assicurativa, di specifiche iniziative informative e formative per sensibilizzare i lavoratori dei settori interessati;
„X accordi tra le parti sociali, per favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della loro qualità;
– promuovere la responsabilità sociale delle imprese, con l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici (art.4);
– promuovere iniziative formative (art.5):
• per i lavoratori, compresi i soci lavoratori di cooperative, per diffondere la conoscenza e l’applicazione di condizioni regolari di lavoro.
• per gli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in modo congiunto con gli operatori degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro, dell’Inail e dell’Inps.

L’art. 6 prevede la creazione di un elenco di merito degli operatori economici soggetti a questa Legge, al possono iscriversi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) regolarità contributiva (DURC);
b) insussistenza delle misure di prevenzione di cui all’67 del d.lgvo 159/2011;
c) per le sole cooperative, l’avvenuta revisione ai sensi del d.lgvo 220/2002.

Le imprese iscritte a questo elenco si impegnano a:
„« applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
„« applicare e far applicare il CCNL di settore.
La Giunta regionale potrà introdurre ulteriori requisiti per l’iscrizione all’elenco e le cause che determinano la cancellazione dallo stesso. L’iscrizione all’elenco può essere assunta come criterio di valutazione dell’impresa, per accedere ai contributi o ad altre misure premiali decise dalla Regione Emilia Romagna.

Per quanto concerne il settore dell’autotrasporto, l’art. 9 assegna alla Regione le funzioni di osservatorio, nell’ambito delle quali svolge una serie di attività volte a contrastare fenomeni di illegalità nel settore, comprese le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Specifici adempimenti sono stati fissati per il trasporto di materiale derivante da attività estrattive (art.13), nel quale:
– le imprese di autotrasporto devono comunicare alla Regione i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono;
– i soggetti che hanno chiesto l’autorizzazione a svolgere l’attività estrattiva, sono chiamati a verificare, in base alla targa del veicolo, che l’impresa di autotrasporto abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto, a pena di sospensione dell’attività da 1 a 6 mesi.

Il testo della Legge regionale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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NOR14169

Legge Regionale