NOR14167 – Fondo di garanzia. Concessione della garanzia del fondo su portafogli di finanziamenti.

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Roma, 12 Maggio 2014

NOR14167
SM

Oggetto: Fondo di garanzia. Concessione della garanzia del fondo su portafogli di finanziamenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 Maggio u.s, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico in cui si informa dell’entrata in vigore del decreto del medesimo Ministero del 24 Aprile scorso, con il quale sono state approvate le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti.

Con questa espressione si intende un insieme di finanziamenti riferiti alle micro, piccole e medie imprese aventi caratteristiche comuni quali, a titolo esemplificativo, la forma tecnica utilizzata, la durata minima e massima del finanziamento, le garanzie accessorie richieste, ecc..

Questi finanziamenti devono possedere le caratteristiche previste alla lettera D) delle modalità operative allegate al decreto in commento, tra cui quelle di:

– essere direttamente finalizzati all’attività d’impresa;
– rientrare in una delle tipologie di operazioni ammissibili al Fondo previste dalle disposizioni operative, con esclusione delle operazioni sul capitale di rischio e di quelle di consolidamento di passività a breve termine su stessa  banca o gruppo bancario, di qualsiasi durata;
– essere concessi ed erogati entro i termini previsti dalle diposizioni operative del Fondo e, comunque, non oltre la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, fatte salve eventuali proroghe ottenute.

Quanto alla percentuale di copertura del Fondo per il singolo finanziamento compreso nel portafoglio garantito, nell’ambito delle operazioni di garanzia diretta, le modalità operative la fissano nella misura massima dell’80%; per la controgaranzia, il soggetto richiedente (confidi ed intermediari finanziari ex art. 106 d.lgvo 385/1993) copre nella misura massima dell’80%, la perdita registrata sul finanziamento.

I soggetti richiedenti l’intervento del Fondo sul portafoglio di finanziamenti (Banche e, come detto per le operazioni di controgaranzia, Confidi ed intermediari finanziari), devono inoltrare la domanda al Gestore del Fondo tramite fax, posta (raccomandata a/r) o posta elettronica certificata; sulla domanda devono essere riportate la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti e tutte le informazioni tecniche connesse alle operazioni di costruzione e gestione del citato portafoglio. Sono improcedibili, e vengono quindi respinte d’ufficio dal Gestore del Fondo, le richieste di garanzia presentate su moduli difformi da quello comunicato dal Gestore o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del soggetto richiedente. Le proposte sono deliberate dal Comitato di gestione del Fondo, entro 45 gg dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.

Ulteriori informazioni possono essere tratte dalla lettura delle modalità operative allegate al decreto del 24 Aprile u.s.

Il testo del provvedimento è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR14167

Decreto MISE