
NOR14146 – Patenti di guida. Nuova procedura di rinnovo. Ulteriori precisazioni del Ministero dei Trasporti.
17 Aprile 2014
ULTIM’ORA. MODIFICA AL CALENDARIO DEI DIVIETI.
17 Aprile 2014Roma, 17 Aprile 2014
CIR14147
SM
Oggetto: Impiego delle gomme invernali. Precisazioni a seguito di notizie diffuse da alcuni organi di informazione.
Torniamo ad occuparci del tema dell’uso degli pneumatici invernali, dopo che alcuni organi di informazione hanno pubblicato la notizia che, dal 15 Maggio p.v, l’impiego di questo tipo di gomme anche nel periodo estivo verrebbe sempre punito ai sensi dell’art. 78 del c.d.s (sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 419 € a 1682 €, misura accessoria del ritiro della carta di circolazione ed invio del veicolo in revisione).
In realtà la notizia è, in parte, priva di fondamento. Infatti, la circolare del Ministero dei Trasporti prot. 1049 del 17 Gennaio scorso (vedi nota Conftrasporto CIR14037 del 20 Gennaio u.s), ha già chiarito quanto segue:
“Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.
In altre parole: non si è soggetti a nessuna sanzione se, anche dopo il 15 Maggio, il veicolo continui a montare le gomme invernali, a condizione che l’indice di velocità di queste gomme non sia inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione.
Diversamente se, sfruttando la possibilità offerta dalle norme in materia nel periodo invernale, le gomme montate hanno un indice di velocità inferiore a quanto stabilito sulla carta di circolazione del mezzo, esse non possono utilizzarsi dopo il 15 Maggio; pertanto, l’impiego anche dopo questa data, comporta le sanzioni prima citate dell’art. 78 c.d.s.
Per comodità di consultazione, si ripropone il testo della circolare ministeriale del 17 Gennaio u.s, al link sotto indicato.
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


