
LAV14128 – Lavoro. Chiarimento in merito al Registro infortuni.
31 Marzo 2014
Costi minimi
31 Marzo 2014Roma, 31 Marzo 2014
FIS14129
SM
Oggetto: Accise 2014. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2014.
Con nota prot. RU 35204 del 27 Marzo 2014, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel primo trimestre 2014 (1 Gennaio/ 31 Marzo 2014), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 30 Aprile 2014 anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa data purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi (vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)
Per quanto riguarda la misura del beneficio, essa tiene conto dell’aumento dell’accisa da € 617,40 ad € 619,80 per mille litri di prodotto, in vigore dal 1 Marzo 2014 (vedi la circolare Conftrasporto FIS14089 del 25 Febbraio scorso). Pertanto, il recupero delle accise risulta pari:
– ad € 214,18609 per mille litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro), per i consumi effettuati tra il 1 Gennaio ed il 28 Febbraio 2014;
– ad € 216,58609 per mille litri di prodotto (21,658609 centesimi di € al litro), per i consumi effettuati tra il 1° ed il 31 Marzo 2014.
In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– al seguente indirizzo telematico dell’Agenzia:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/ (poi cliccare su benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2014) disponibile la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.
– Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito, l’art.61, comma 1 del d.l 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che la compensazione è possibile entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito. Quindi, tenuto conto che il credito sorge decorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2015, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, potrà avvenire entro il 30 Giugno 2016. Gli stessi termini valgono anche per il quarto trimestre del 2013, come l’Agenzia ha ora opportunamente precisato anche dietro segnalazione della scrivente, dopo l’errore contenuto nella nota relativa al predetto trimestre.
– Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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