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24 Marzo 2014Roma, 24 Marzo 2014
NOR14118
SM
Oggetto: Codice della strada. Attuazione della direttiva U.E 2011/82 sullo scambio transfrontaliero in materia di infrazioni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 Marzo 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 Marzo 2014, n. 37, che recepisce la direttiva U.E 2011/82 sullo scambio transfrontaliero delle informazioni utili ad applicare le sanzioni del codice della strada, per le seguenti violazioni:
a) Eccesso di velocità;
b) Mancato uso delle cinture di sicurezza;
c) Mancato arresto al semaforo rosso;
d) Guida in stato di ebbrezza;
e) Guida sotto l’influsso di stupefacenti;
f) Mancato uso del casco;
g) Circolazione su una corsia vietata;
h) Uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi durante la guida.
Per le infrazioni prima elencate, commesse in Italia alla guida di veicoli (compresi quelli adibiti al trasporto merci) immatricolati in un altro Stato membro della U.E, il decreto prevede che:
– l’organo accertatore di polizia trasmetta in via telematica, al punto di contatto di nazionale (per l’Italia, la Direzione generale della motorizzazione del Ministero dei Trasporti), la richiesta di informazioni sul veicolo (numero di targa, di telaio, ecc..) e sugli intestatari;
– il punto di contatto nazionale, a sua volta, inoltri questa richiesta al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, fornendo poi le informazioni ottenute all’organo di Polizia richiedente.
Ovviamente, la stessa procedura vale anche per le infrazioni commesse in Stati dell’U.E con veicoli immatricolati nel nostro Paese; in quel caso, è il punto di contatto nazionale del Paese ove è stata accertata la violazione a dover contattare, in via telematica, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti, al fine di ottenere le informazioni di cui sopra. A questo proposito, l’art. 4.4 del provvedimento stabilisce che il punto di contatto nazionale permette la consultazione automatizzata, attraverso il numero completo della targa di immatricolazione del veicolo.
Una volta ottenute queste informazioni, gli organi di polizia provvedono a contestare la violazione del c.d.s al proprietario, all’intestatario del veicolo o alla persona altrimenti individuata quale autore della stessa; ciò avviene, notificando a questi soggetti il verbale di accertamento con allegata una lettera d’informazione, redatta secondo il modello allegato al decreto in commento, nella quale sono riportate tutte le notizie utili alla ricostruzione del fatto (es, luogo, data ed ora dell’infrazione, la norma del c.d.s violata e l’annessa sanzione). La lettera viene redatta nella lingua della carta di circolazione del veicolo o, se questa non è disponibile, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’immatricolazione; qualora il soggetto indicato come conducente ritenga di non aver commesso l’infrazione, egli deve specificare questa circostanza nel quadro “d” della lettera d’informazione per poi rispedirla, entro 60 gg, all’indirizzo ivi riportato.
I testi del decreto legislativo 37/2014 e della lettera d’informazione, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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