LAV14102 – Lavoro. Chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto destinazione Italia.

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Roma, 6 Marzo 2014

LAV14102
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto destinazione Italia.

Com’è noto, tra gli interventi previsti dal Decreto Legge 145/2013, convertito con Legge 9/2014 (meglio noto come “decreto destinazione Italia”), vi sono quelli per contrastare il lavoro sommerso ed irregolare (vedi la circolare Conftrasporto NOR14086 del 24 Febbraio u.s). Con la circolare n.5 del 4 Marzo, il Ministero del Lavoro ha riepilogato questi interventi, fornendo dei chiarimenti anche sulla loro entrata in vigore.

Misure per contrastare il lavoro “nero”.
Il Decreto ha aumentato del 30% gli importi della maxisanzione per la mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, e delle somme aggiuntive da pagare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, stabilendo inoltre che la procedura di diffida  ex art. 13 del d.lgvo 124/2004 si applica limitatamente alle infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione. Pertanto, tenuto conto che il Decreto Legge 145/2013 è entrato in vigore il 24 Dicembre 2013 e che la Legge di conversione 9/2014 si applica dal 22 Febbraio 2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
a) le violazioni commesse fino al 23 Dicembre 2013, restano soggette alla precedente disciplina sia per quanto concerne le sanzioni (che, quindi, non subiscono l’incremento del 30%), che per l’applicazione della diffida;
b) per le violazioni commesse dal 24 Dicembre 2013 fino al 21 Febbraio 2014, si applicano le nuove sanzioni aumentate del 30%  e la procedura di diffida;
c) le violazioni commesse dal 22 Febbraio u.s sono soggette alle nuove sanzioni, mentre è esclusa la procedura di diffida.

L’infrazione si ritiene commessa nel momento in cui cessa la condotta illecita. Ad esempio, se il rapporto di lavoro in nero ha avuto inizio il 24 Dicembre 2013 ed è terminato il 10 Gennaio 2014, la violazione si considera compiuta il 10 Gennaio u.s, per cui si applicano le sanzioni aumentate del 30% e l’istituto della diffida.

Per quanto riguarda gli importi da pagare per ottenere la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, la circolare afferma che l’aumento del 30% si applica alle richieste di revoca presentate dal 24 Dicembre 2013, anche se riferite a violazioni precedenti a questa data.

Misure di contrasto al lavoro irregolare.
Dopo la conversione in Legge del provvedimento, sono state raddoppiate (anziché decuplicate, come stabiliva inizialmente il Decreto) le sanzioni previste in materia di orario di lavoro dal D.lgvo 66/2013 per il superamento dell’orario medio settimanale, dei riposi giornalieri e settimanali. Sanzioni che, come già chiarito con la nostra nota NOR14090 del 25 Febbraio, non si applicano agli autisti delle imprese di autotrasporto che invece, per le stesse condotte relative – ripetiamo – all’orario di lavoro, sono soggetti all’art. 9 del d.lgvo 234/2007 (che ha recepito nel nostro Paese la direttiva U.E 2002/15 sull’orario di lavoro del personale mobile).

Il Ministero ha informato che l’aumento delle sanzioni si applica alle infrazioni commesse dal 24 Dicembre 2013, mentre quelle compiute precedentemente restano sottoposte alla vecchia disciplina (le sanzioni, dunque, non vengono raddoppiate); a tal fine, la violazione si ritiene commessa entro il 23 Dicembre u.s se, per quella data, si è completato il periodo di riferimento utile alla verifica del rispetto della norma (es, 4 mesi per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro).

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV14102

Circolare Ministeriale