NOR14041 – Codice della strada. Responsabilità dell’impresa nella violazione dei tempi di guida e di riposo. Sentenza del Giudice di Pace di Monza.

LAV14040 – Lavoro. Codice di comportamento per gli Ispettori del Lavoro.
21 Gennaio 2014
Nota del Presidente
21 Gennaio 2014

Roma,   21 Gennaio 2014

NOR14041
SM

Oggetto: Codice della strada. Responsabilità dell’impresa nella violazione dei tempi di guida e di riposo. Sentenza del Giudice di Pace di Monza.

Con un interessante Sentenza del 28 Dicembre 2013, il Giudice di Pace di Monza ha riconosciuto l’impresa di autotrasporto estranea alla violazione dei tempi di guida accertata nei confronti di un suo autista, annullando il conseguente provvedimento che applicava, nei suoi confronti, la sanzione prevista al comma 14 dell’art. 174 del c.d.s: si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria da 324 € a 1294 € che, alla luce di una nota del Ministero del Lavoro del 2 Agosto 2010 (vedi la circolare Conftrasporto LAV10148 del 6 Agosto 2010), si applica per ogni dipendente e per ciascuna violazione rilevata, con la conseguenza di far lievitare considerevolmente l’importo finale della sanzione a carico dell’impresa, in presenza di una pluralità di infrazioni.

La Sentenza rivaluta la condotta dell’azienda che, quando adotta tutte le cautele idonee ad evitare che il conducente commetta l’infrazione, non può ritenersi responsabile se, nonostante ciò, l’autista violi di sua iniziativa la normativa sui tempi di guida e di riposo.

Nel caso in esame (nel quale la Polizia aveva accertato un periodo di guida giornaliero massimo di 10h e 30min, con un’eccedenza non superiore al 10% dell’orario consentito), il g.d.p di Monza ha affermato che il foglio di registrazione dell’attività del conducente è un documento individuale; pertanto la Polizia, prima di comminare la sanzione del comma 14, art. 174 c.d.s, avrebbe dovuto accertare se l’impresa avesse preventivamente istruito il suo conducente sulle “modalità di guida così come in generale sono prescritte nel Reg CE 561/06” .

Ebbene, durante il giudizio l’impresa ha dimostrato di aver dotato i propri autisti (producendo, in tal senso, la firma apposta da quest’ultimi per ricevuta) di un manuale con le istruzioni su diversi aspetti della guida (rispetto del Codice della strada, tecnica dello sguardo, velocità massima consentita, distanza di sicurezza, ecc..) comprese, ovviamente, le ore di guida consentite ai sensi del Regolamento CE 561/2006. Di conseguenza,  l’impresa ha fatto tutto quello che era in suo potere per evitare la violazione dei tempi di guida poi compiuta dal suo dipendente, per cui non poteva ritenersi responsabile di ciò; nei suoi confronti si può configurare soltanto una responsabilità in solido con l’autista per il pagamento della sanzione applicata a quest’ultimo, così come stabilito dal comma 13 dell’art. 174 c.d.s, ma non la più grave responsabilità prescritta dal comma 14 dello stesso articolo.

Uno stralcio della Sentenza è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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NOR14041

Stralcio sentenza