
Traforo del Frejus
15 Gennaio 2014
ASS14030 – Accesso alla professione. Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria
16 Gennaio 2014Roma, 16 Gennaio 2014
CIR14029
SM
Oggetto: Codice della strada. Nuova procedura di rinnovo delle patenti di guida. Profili sanzionatori.
Con una nota del 13 Gennaio 2014, il Ministero dell’Interno si è occupato dei profili sanzionatori legati alla nuova disciplina sui rinnovi delle patenti di guida in vigore dal 9 Gennaio u.s (Decreto del Ministro dei Trasporti del 15 Novembre 2013 – vedi, per gli approfondimenti, la circolare Conftrasporto CIR14027 del 15 Gennaio u.s, e la circolare Conftrasporto NOR13348 dell’11 Dicembre 2013), che prevede:
– la spedizione del documento in formato card al domicilio del cittadino, a seguito del superamento della visita di controllo svolta davanti al medico (o alla Commissione medica locale) competente;
– il rilascio, da parte del medico (o del Presidente della Commissione medica locale), di una ricevuta di conferma di validità della patente di guida, che permette di guidare fino al ricevimento della nuova patente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.
Peraltro, l’art.5, comma 2 del d.m prevede una procedura particolare quando il rinnovo in via informatica non può essere effettuato, in quanto alcuni dei dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non coincidono con quelli riportati sulla patente. In questo caso, la norma consente al conducente di effettuare la visita medica, al termine della quale gli viene rilasciato un estratto dei contenuti della relazione medica da esibire in originale (e produrre in copia) all’Ufficio della motorizzazione civile competente (UMC), per ottenere il duplicato della patente.
Preso atto di ciò e tenuto conto che fino al 7 Febbraio p.v la nuova procedura coesiste con la precedente (alla quale è possibile ricorrere nei casi di effettivi impedimenti o per consentire ai medici ed alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività), la nota ministeriale analizza una serie di situazioni che gli operatori di Polizia possono trovarsi a fronteggiare durante un controllo su strada:
a) conducente che esibisce la patente di guida scaduta di validità ed il certificato di rinnovo rilasciato dal medico o dalla commissione medica, con le procedure che resteranno in vigore fino al 7 Febbraio p.v. Il certificato è utilizzabile fino a quando non perverrà all’interessato il tagliando autoadesivo di rinnovo;
b) conducente che esibisce l’originale dell’estratto dei contenuti della relazione medica e la ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato all’UMC competente. Questa documentazione consente al conducente di guidare fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata e, in ogni caso, non oltre 60 gg dalla data di rilascio dell’estratto.
c) conducente che esibisce la patente di guida scaduta e la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente. Anche in tal caso, questa documentazione permette di guidare fino al ricevimento del duplicato della patente, per non più di 60 gg dal rilascio.
La novità positiva per i conducenti arriva, tuttavia, nei due capoversi successivi della circolare, in cui il Ministero dell’Interno ha affermato che le condotte di seguito specificate non danno vita a sanzioni perché presuppongono, comunque, il superamento della visita medica di controllo:
– guida con patente scaduta, accompagnata dall’estratto dei contenuti della relazione medica o dalla ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente anch’essi scaduti, perché rilasciati da più di 60 giorni;
– guida con patente scaduta, senza avere a bordo l’estratto dei contenuti della relazione medica o la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente, comunque in possesso del conducente. Diversamente, qualora si accerti che questa documentazione di cui sopra non era a bordo perché mai conseguita (in quanto il conducente non si è sottoposto a visita), si applica la sanzione dell’art. 126, comma 11 del c.d.s (sanzione pecuniaria da 155 € a 624 € e ritiro della patente scaduta).
Altra ipotesi che viene sanzionata dal Ministero, è quella del conducente che esibisca l’originale dell’estratto dei contenuti della relazione medica, ma non la richiesta di duplicato presentata all’UMC competente; in tal caso l’organo accertatore provvederà a contestare la violazione dei commi 1 e 7, art. 180 c.d.s (sanzione pecuniaria da 41 € a 168 €), invitando il soggetto ad esibire la patente di guida rinnovata o la richiesta di duplicato all’UMC o a fornire informazioni in merito.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


