CIR13349 – Codice della strada. Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni mediche locali

NOR13348 – Codice della strada. Disposizioni attuative della nuova procedura di rinnovo della patente di guida.

11 Dicembre 2013

NOR13350 – Accesso alla professione. Semplificazione in materia di autorizzazione alla sede di svolgimento dei corsi.

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11 Dicembre 2013

Roma, 11 Dicembre 2013

CIR13349
SM

Oggetto: Codice della strada. Validità del certificato medico rilasciato dalle Commissioni mediche locali.

Con una circolare del 26 Novembre 2013 (prot. 28963), il Ministero dei Trasporti ha chiarito i dubbi in merito al periodo di validità delle certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche locali, per le operazioni relative alla patente (in particolare per il primo rilascio visto che, come vi abbiamo informato con la circolare Conftrasporto NOR13348 dell’11 Dicembre c.a, dal prossimo 8 Febbraio il rinnovo della patente avverrà contestualmente all’esito positivo della visita medica, tranne casi sporadici nei quali, invece, la procedura informatica non è applicabile e, di conseguenza,questo chiarimento può essere utile).
Più in particolare, è stato chiesto al Ministero se ai certificati in questione  fosse applicabile  l’art. 119, comma 3 del c.d.s, che espressamente prevede che “l’accertamento (omissis) … deve risultare da certificazione di data non anteriore a 3 mesi….”.

Il Ministero ha affermato che l’art.119 comma 3 del c.d.s non è applicabile ai certificati rilasciati dalle Commissioni mediche locali, visto che in esso si fa riferimento alle certificazioni emesse dal personale medico (compreso quello che non fa più parte della Pubblica amministrazione). I certificati delle Commissioni mediche sono previsti dal successivo comma 4, con la conseguenza che si ritiene applicabile la norma generale contenuta all’art. 41, comma 1 del d.p.r 445/2000, per effetto della quale, fatte salve le certificazioni in materia di stati, qualità personali e fatti (che hanno durata illimitata), tutti gli altri certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio, a meno che non vi siano norme che elevino questo periodo.
Pertanto, premesso quanto sopra, il Ministero ha concluso che possono essere accettati certificati di Commissioni mediche locali rilasciati in data antecedente ai tre mesi, purché non oltre i 6 mesi.

Il testo della comunicazione del Ministero, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIRC13349

Circolare Ministeriale