
FIS13322 – Spesometro. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.
8 Novembre 2013
La Settimana Sindacale Confederaledal 4 all’8 NOVEMBRE 2013
8 Novembre 2013Roma, 8 Novembre 2013
LAV13323
SM
Oggetto: Lavoro. Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Chiarimenti ministeriali.
Con una circolare del 5 Novembre u.s a firma congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro, è stato chiarito che la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (a tempo determinato o indeterminato), non richiede il rientro del lavoratore nel suo Paese d’origine; pertanto, la conversione viene concessa nei limiti delle quote di ingresso, semplicemente in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e purché non vi siano motivi ostativi.
Il chiarimento si è reso necessario alla luce di numerose Sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, tutte concordi nel ritenere che il comma 4, art. 24 del d.lgvo 286/1998 (t.u sull’immigrazione) deve interpretarsi nel senso che il rientro in Patria del lavoratore stagionale è necessario soltanto se deve rilasciarsi un nuovo permesso stagionale per l’anno successivo, ma non nella diversa ipotesi di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato non stagionale.
Il testo della nota interministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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