FIS13241 – Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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FIS13242 – Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

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7 Agosto 2013

Roma, 7 Agosto 2013

FIS13241
SM

OGGETTO: comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, sono state ridefinite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, già attuata con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, il provvedimento in esame riscrive le regole da seguire per effettuare tale tipo di comunicazione, limitando innanzitutto l’ambito oggettivo e riducendo le informazioni da trasmettere.

– Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione in esame deve essere effettuata dai soggetti residenti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. Si tratta in pratica dei seguenti soggetti:
– imprenditore individuale;
– società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
– società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
– società cooperative;
– stabili organizzazioni di società non residenti;
– enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

La comunicazione va fatta, a partire dal periodo di imposta 2012, per ogni bene concesso in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nell’anno di riferimento, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo riguarda anche i beni concessi in godimento in periodi precedenti, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
In via alternativa,  la comunicazione può essere effettuata dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.

– Esclusioni oggettive dalla comunicazione
Il Provvedimento in esame esclude dalla comunicazione le seguenti fattispecie, non previste dal precedente provvedimento del 2011:
• i beni concessi in godimento agli amministratori della società;
• i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi;
• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
• i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
• i beni classificabili nella categoria “altro” del modello (cioè, diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili), il cui valore di mercato non supera i tremila euro, al netto dell’Iva.

– Termini di trasmissione dei dati
Le comunicazioni relative ai beni concessi in godimento nel 2012, dovranno essere trasmesse entro il 12 novembre 2013. A regime, invece, (quindi per le concessioni in godimento relative al 2013 e anni successivi), le comunicazioni andranno effettuate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

– Modalità di trasmissione dei dati
La comunicazione va effettuata mediante l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e trasmesso, per i soggetti abilitati, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati. L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante ricevuta, resa disponibile per via telematica entro 5 giorni lavorativi.

Il testo del Provvedimento delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS13241

Provvedimento Agenzia delle Entrate