LAV13203 – Disposizioni in materia di lavoro, contenute nel Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 – cd. Decreto Occupazione

LAV13202 – Uscita anticipata di lavoratori prossimi al pensionamento. Circolare del ministero del lavoro.
3 Luglio 2013
ASS13204 – Incontro UNATRAS con Ministero dei Trasporti
4 Luglio 2013

Roma 03 luglio 2013

LAV13203
SLM

Oggetto: Disposizioni in materia di lavoro, contenute nel Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 – cd. Decreto Occupazione

Si informa che venerdì 28 giugno è entrato in vigore il decreto legge recante  “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Di seguito un’analisi delle disposizioni riguardanti i temi dell’occupazione.

Incentivi nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1)

Si prevede un beneficio economico per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La decontribuzione è erogata solo se l’assunzione aumenta l’occupazione complessiva dell’impresa.

In particolare, nel rispetto delle regole comunitarie, si stabilisce che i lavoratori, la cui assunzione dà diritto al beneficio, debbano avere un’età compresa tra 18 e 29 anni e rientrino nella categoria dei “lavoratori svantaggiati” contemplati dalla relativa normativa comunitaria.

Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili. Tale beneficio, erogato per un massimo di 18 mesi, viene corrisposto dall’Inps con conguaglio mensile, solo dopo la verifica dell’attivazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è limitato a 12 mesi ed è vincolato a rimpiazzare  con un’altra assunzione il contratto trasformato.

E’ comunque possibile cumulare i periodi di lavoro prestato presso lo stesso soggetto ai fini del diritto agli incentivi. L’incentivo non viene corrisposto qualora sia inviata tardivamente la comunicazione obbligatoria per l’instaurazione o la modifica del rapporto di lavoro, per il periodo compreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
L’INPS fornirà le relative  disposizioni attuative entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (data pubblicazione in G.U. 28.6.2013).

Per finanziare tale intervento sono disponibili:
– 500 milioni di euro per il periodo 2013-2016 nelle otto regioni del Mezzogiorno, mediante la riprogrammazione dei  fondi strutturali 2007-2013 e del Piano di azione e coesione (nello specifico 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni rispettivamente per il 2014 e per il 2015 e per 100 milioni di euro per il 2016.
– 294 milioni per lo stesso periodo per le restanti regioni italiane (di cui 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni rispettivamente per il 2014 ed il 2015 e 50 milioni per il 2016) ripartiti sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.

Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile (art. 2)

Sono previste una serie di misure di carattere straordinario, operanti fino al 31 dicembre 2015 per favorire l’occupazione di giovani.

Apprendistato: entro il 30 settembre 2013, la Conferenza permanente Stato-Regioni deve emanare delle linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante nelle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista della uniformità dell’offerta formativa pubblica sull’intero territorio nazionale.

Tali linee guida potranno derogare al Testo Unico dell’apprendistato su:
• obbligatorietà o meno del piano formativo individuale;
• modalità di registrazione su un documento della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali;
• precisazione normativa inerente le imprese multilocalizzate.

La Conferenza permanente Stato – Regioni o le Regioni possono, decorso il termine, comunque adottare le suddette linee guida, fermo restando che nelle more le deroghe al testo unico troveranno diretta applicazione.

Tirocini: al fine di cogliere le opportunità legate al semestre di durata dell’Expo 2015 si prevede la possibilità, fino al 31 dicembre 2015, di prorogare di un mese la durata massima dei tirocini.
Al fine di sostenere le attività di tirocinio durante il corso degli studi di laurea,  svolte dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2013/2014, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’anno 2013 e 7,6 milioni di euro per l’anno 2014, per le università che firmeranno un accordo specifico col MIUR.
Per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, cioè fuori dal percorso scolastico/universitario, il Ministero dell’istruzione di concerto con il Ministero dell’economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, definisce i  piani di intervento triennali per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito, attribuendo agli stessi dei crediti formativi.

Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno (art. 3)

Per favorire l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno si consente la possibilità di utilizzare risorse dalla riprogrammazione comunitaria 2007-2013 per il rifinanziamento nel triennio 2013-2015 di:
• 80 milioni di euro per iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità;
• 168 milioni di euro per lo svolgimento di tirocini formativi in favore di giovani che non lavorano e non studiano (NEET), di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno.

Misure per l’attuazione della “Garanzia per i giovani” e la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 5)

La norma istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una “struttura di missione” che opererà con funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di politiche attive, e che sarà operante in via sperimentale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, nelle more del riordino delle competenze sul territorio nazionale dei servizi per l’impiego.

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 7)

Lavoro a tempo determinato
E’ demandata alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, l’individuazione delle ipotesi in cui è possibile stipulare contratti cd. “acausali”, ovvero contratti per la cui stipula non è necessaria l’indicazione delle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Sono ripristinati gli intervalli più brevi per la successione di contratti: 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Gli intervalli non si applicano a tutti i casi di lavoro stagionale nonché nelle ipotesi individuate dai CCNL, anche aziendali.

Per semplificare le procedure viene inoltre abolito l’onere per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l’impiego competente la prosecuzione “di fatto” del rapporto di lavoro oltre il termine previsto.

Lavoro intermittente
Viene introdotto un limite di carattere temporale, ammettendo il ricorso a tale contratto, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio. Superato tale limite il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
In caso di mancata comunicazione della chiamata, al datore non si applica la sanzione prevista, qualora siano stati in precedenza assolti gli adempimenti contributivi, poiché emerge la volontà di non occultare la prestazione lavorativa.
I contratti di lavoro intermittente sottoscritti al 18.7.2012 non compatibili con la nuova disciplina cessano di produrre effetti al 1° gennaio 2014.

Lavoro a progetto
Vengono chiariti i limiti delle cocopro sia in termini di definizione dell’attività che di forma contrattuale, in particolare:
• il progetto non deve comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, in presenza di queste due condizioni il contratto risulterà illegittimo;
• la forma scritta è richiesta non più a fini probatori, ma per la validità del contratto stesso.

Lavoro accessorio (voucher)
Viene eliminato il riferimento alle prestazioni di natura meramente occasionale per il ricorso al lavoro accessorio, rimane pertanto come unico requisito il valore economico della prestazione.

E’ inoltre previsto l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei voucher, includendo anche categorie di lavoratori “svantaggiati” (stati di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali). Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Viene chiarito che la procedura per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art.6 della legge n. 604 /1966, non si applica nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza di cambi di appalto.
La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.

Agevolazioni assunzioni beneficiari ASpI
E’ istituito un nuovo incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati. Al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di ASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari al 50% dell’ASpi residua, che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.

Fondi di solidarietà bilaterali
E’ prorogato al 31 ottobre 2013 il termine entro cui le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulano gli accordi collettivi per l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, in entrambi i casi previsti, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Decorso inutilmente tale periodo di proroga, diventa operativa dal 1° gennaio 2014 l’istituzione del fondo di solidarietà residuale.

“Dimissioni in bianco” co.co.pro. e associati in partecipazione
Vengono estese le tutele per il contrasto delle “dimissioni in bianco” ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione, in materia di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Conservazione stato di disoccupazione per svolgimento attività lavoro autonoma
Lo stato di disoccupazione permane anche in presenza di attività di lavoro con reddito annuale entro il limite non assoggettato a IRPEF (attualmente 7.750 euro).

Istituzione Banca dati politiche attive e passive (art. 8)

E’ istituita la Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il compito di raccogliere le informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro (anche beneficiari ASpI), sui servizi erogati e sulle opportunità d’impiego a favore dell’occupazione ed è diretta a favorire l’immediata attivazione della  “Garanzia per i Giovani”. In tal modo si vuole favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, riducendo i periodi di disoccupazione.

Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art.9)

Responsabilità solidale
Negli appalti viene estesa la responsabilità solidale del committente per i compensi ed obblighi previdenziali ed assicurativi anche per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro autonomo.
La deroga alla responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore, che può essere eventualmente stabilita dai CCNL, ha effetto esclusivamente sui trattamenti retributivi.

Sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
Vengono rafforzate le tutele in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Si chiarisce infatti che esse si applicano a tutte le prestazioni, anche qualle basate su contratti di lavoro non subordinato. Inoltre, il d.lgs. 81/08 prevede che le ammende derivanti da contravvenzioni e le sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano rivalutate ogni 5 anni con decreto della Direzione generale  per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo.
Il decreto legge fa decorrere l’applicazione relativa al primo quinquennio a partire dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6% e prevede che la metà dell’ammontare derivante dalla maggiorazione sia destinato al finanziamento di attività  di vigilanza, prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Apprendistato
E’ possibile far seguire all’apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale) – e successivamente alla sua acquisizione – un contratto di apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata individuati dalla contrattazione collettiva.

Contrattazione di secondo livello
E’ previsto l’obbligo di depositare i contratti aziendali o territoriali, stipulati in deroga a norme di legge e di contratto collettivo, ex art. 8, d.l. n. 138/2011, presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Semplificazione comunicazioni obbligatorie
E’ previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro da fornire agli Enti pubblici, sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori.

Immigrazione
Il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione una serie di documenti. Viene previsto che debba prima verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Procedura di emersione
Viene previsto che laddove la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili al datore, al lavoratore venga comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione e i procedimenti penali e amministrativa – temporaneamente sospesi per l’avvio della procedura di emersione – vengano archiviati. Nei casi, invece, di cessazione del rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di emersione non ancora definita, il datore resta responsabile dei pagamenti previsti finché non comunichi la cessazione del rapporto, fermo restando il normale regime dei controlli.

Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali (art. 10)

Fondi di previdenza complementare
Qualora i fondi pensione che procedono all’erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati, possono rideterminare la disciplina del finanziamento e  delle prestazioni, sia in corso di pagamento che future, tramite le fonti istitutive del Fondo stesso.

Il testo del decreto legge è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali Saluti.

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lav13203

Decreto Legge