

Roma, 3 Luglio 2013
LAV13202
SM
Oggetto: uscita anticipata di lavoratori prossimi al pensionamento. Circolare del ministero del lavoro.
Con circolare n. 24 del 19 giugno 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni che favoriscono l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione, nelle imprese con eccedenze di personale (art 4 c. da 1 a 7ter della legge 92/2012).
A tal fine, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono stipulare accordi in forza dei quali la parte datoriale si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che gli sarebbe spettato in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Sono previste tre distinte fattispecie:
1. INCENTIVO ALL’ESODO TRAMITE ACCORDO AZIENDALE. Il datore di lavoro stipula un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in azienda, nell’ambito del quale vengono individuati i dipendenti coinvolti. L’accordo è vincolante nei confronti dei dipendenti solo a seguito della loro accettazione.
2. ACCORDI SINDACALI NELL’AMBITO DI PROCEDURE EX ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE 223/91. Il datore di lavoro stipula accordi sindacali nell’ambito di procedure di mobilità (ex art. 4e24 della L 223/91), facendosi carico dei costi legati alla prestazione di importo pari al trattamento di pensione e utilizzando il criterio di scelta di cui all’art. 5 comma 1 della 223/91 (prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento). In questo caso, il datore di lavoro può precedere al recupero delle somme pagate (somme corrisposte in apertura della procedura di mobilità a titolo di anticipazione del contributo).
3. PROCESSI DI RIDUZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE. L’ultima fattispecie si riferisce agli accordi relativi al personale dirigente, sottoscritti con le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo di lavoro di categoria, indipendentemente dalla rappresentatività delle stesse presso il datore di lavoro coinvolto. Anche in questo caso è necessaria l’adesione del lavoratore all’accordo siglato dal datore.
La disciplina sull’uscita anticipata dei lavoratori prossimi al pensionamento, si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la stipula dell’Accordo; sono esclusi dalla base di computo il lavoratori apprendisti, con contratto di inserimento e di reinserimento.
I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro; ciò, precisa il Ministero, viene verificato dall’Inps secondo la normativa vigente al momento della cessazione del rapporto, e sarà condizione per la validità della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la mancanza del predetto requisito comporta:
• per la prima fattispecie (INCENTIVO ALL’ESODO MEDIANTE ACCORDO AZIENDALE), l’inefficacia dell’accordo nei confronti del lavoratore coinvolto;
• per la seconda fattispecie (ACCORDI EX ART. 4 E 24 L. 223/91) l’invalidità della procedura di licenziamento collettivo per il lavoratore coinvolto
Quanto alle procedure amministrative, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’Inps con le modalità indicate dall’Istituto, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria (condizione di efficacia dell’accordo) a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi e comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti.; ai fini della presentazione di una idonea fideiussione bancaria, l’Inps comunica al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione, nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione.
Conclusa la fase di verifica da parte dell’Inps, il lavoratore, al quale sarà comunicata l’importo iniziale della prestazione, dovrà procedere all’accettazione della prestazione stessa.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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