
NOR13164 – Decreto investimenti. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11 Giugno 2013
Comunicazioni al Sistema Associativo
11 Giugno 2013Roma 11 giugno 2013
LAV13165
SLM
Oggetto: ASpI e mini-ASpI in unica soluzione. Pubblicazione D.M. n. 73380 in G.U.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2013 il D.M. n. 73380 del 29 marzo 2013 che disciplina l’erogazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite di ASpI e mini-AspI.
Tale misura operativa è destinata a favore dei soggetti che, perduto involontariamente il lavoro, intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto-impresa o di micro-impresa o associarsi in cooperativa o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma, già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione d’indennità ASpI o mini-ASpI.
Il decreto attuativo, previsto all’art. 2, comma 19 della L. 92/2012 (Riforma del lavoro Fornero), era stato anticipato da una nota apparsa sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’erogazione “una tantum” di ASpI o mini-ASpI è una misura operativa per il triennio 2013/2015, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno.
Per l’accesso alla misura in oggetto, il lavoratore interessato deve presentare domanda all’Inps, in via telematica, corredata di documentazione recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo. La domanda va presentata entro i termini di fruizione della prestazione di disoccupazione (ASpI o mini-ASpI) e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonomo ovvero dell’associazione in cooperativa.
Il decreto stabilisce inoltre che l’indennità ricevuta dovrà essere restituita laddove il lavoratore trovi e occupi un nuovo posto di lavoro dipendente (subordinato) prima della scadenza del periodo spettante d’indennità corrisposta in forma anticipata. A tal fine, è fatto obbligo al lavoratore di comunicare per iscritto l’avvenuta assunzione alla sede dell’Inps che ha provveduto a liquidare la prestazione in forma anticipata, entro il termine di 10 giorni dall’inizio della nuova attività di lavoro dipendente.
Per ulteriori approfondimenti il testo del D.M. 73380 si trova al link sotto indicato.
Cordiali Saluti.
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