
ALB13152 – Riduzione pedaggi 2010 e 2011. Delibere del Comitato Centrale per il pagamento del saldo 2010 e determinazione dei fondi per il 2011. Punto della situazione.
29 Maggio 2013
Rinnovo CCNL
30 Maggio 2013Roma 29 maggio 2013
LAV13153
SLM
Oggetto: Apprendistato: disciplina generale e regime contributivo. Circolare INAIL.
Con la circolare n. 27 del 24 maggio 2013, l’INAIL fornisce chiarimenti in materia di apprendistato alla luce delle novità introdotte dal D. Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato), dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e dalla Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.
Nello specifico l’Istituto detta gli indirizzi alle strutture territoriali sulle disposizioni inerenti il regime contributivo del contratto di apprendistato, fornendo al contempo un quadro normativo aggiornato in materia.
Regime contributivo
La Legge di Stabilità 2012 ha riconosciuto, in favore delle aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori e per i periodi contributivi maturati durante i primi tre anni del contratto, l’applicazione di uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.
Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo è confermata l’aliquota del 10%, da applicare sino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Lo sgravio, secondo le indicazioni ministeriali, potrà essere applicato solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori (c.d.de minimis).
In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, i benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale (compresa la quota relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) sono mantenuti per un ulteriore anno.
Limiti alle assunzioni
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare quello di 3 a 2.
Resta fermo che tale rapporto non può eccedere il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, il datore di lavoro può assumere, al massimo, 3 apprendisti.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Clausola di stabilizzazione
Si applica nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori.
La norma prevede che l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla condizione che nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro abbiano proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Per i primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge 92/2012, la percentuale è determinata in misura pari al 30%; pertanto, il limite del 50% troverà attuazione solo dal 18 luglio 2015.
Per una più approfondita lettura della circolare INAIL si rimanda al link sotto indicato
Cordiali Saluti.
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