INA13117 – INAIL. Utilizzo esclusivo dei servizi telematici comunicazione con le imprese dal 30 aprile 2013.

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Roma, 19 Aprile 2013

INA13117
SM

Oggetto: INAIL. Utilizzo esclusivo dei servizi telematici comunicazione con le imprese dal 30 aprile 2013.

Con una circolare n. 19 dell’11 Aprile 2013, l’Inail ha informato che a partire dal 30 Aprile p.v, le denunce sotto indicate devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, tramite il servizio “Variazione ditta” disponibile per gli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, Punto cliente:

– Denuncia di una nuova sede dei lavori (apertura nuova Pat e relative polizze dipendenti e/o artigiani, quadri B, V4, V5, V6, O, O2, P) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese.
– Cessazione di una sede dei lavori (chiusura Pat e cessazione relative polizze) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese.
– Variazione attività – nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (nuovo rischio, quadri V4 e V5).
– Cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio).
– Cessazione polizza dipendenti ditta artigiana.
– Nuovo soggetto artigiano – dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (variazione polizza artigiani, quadro V6).
– Cessazione soggetto assicurato artigiano (variazione polizza artigiani, quadro V6).
– Nuova lavorazione assicurazione artigiani – dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni (nuovo rischio polizza artigiani, quadro V6).
– Variazione incidenza rischi assicurati polizza artigiani (incidenza lavorazioni, quadro V6).
– Variazione ragione sociale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese.
– Variazione sede legale (quadro V) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese.
– Variazione soggetto delegato art. 14 T.u. (quadro V2) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese.
– Variazione indirizzo sede dei lavori Pat (quadro V3) nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese.
– Variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi (quadro O, O2).
– Variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani (quadro P).

Le Direzioni regionali INAIL e le Sedi dell’Istituto dovranno assumere tutte le iniziative più idonee per agevolare gli utenti nella fase di passaggio all’utilizzo esclusivo delle modalità telematiche.

Le istruzioni operative per l’accesso al portale dell’Inail, sono contenute nel documento prelevabile dal link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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Nota INAIL