INA13086 – Partite Iva trasformate in collaborazioni a progetto. Obbligo assicurativo.

FIS13085 – Accordo tra Associazioni imprenditoriali e ABI “Nuove misure per il credito alle PMI”. Proroga dei termini.

22 Marzo 2013

NOR13087 – Codice della strada. Giurisprudenza.

22 Marzo 2013

FIS13085 – Accordo tra Associazioni imprenditoriali e ABI “Nuove misure per il credito alle PMI”. Proroga dei termini.

22 Marzo 2013

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22 Marzo 2013

Roma, 22 marzo 2013

INA13086
SLM

Oggetto: Partite Iva trasformate in collaborazioni a progetto. Obbligo assicurativo.

L’Inail, con la circolare n. 15 del 20 marzo 2013 della Direzione Centrale Rischi, ha fornito le indicazioni operative da seguire in ambito assicurativo con riguardo alle false partite Iva, a seguito dell’introduzione dell’art. 69 bis nel D.Lgs. 276/2003.
Tale articolo 69 bis, è stato introdotto dalla Legge Fornero n. 92/2012, con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di mono-committenza attraverso la previsione di presunzioni legali riguardo la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (come documentato dalle circolari Conftrasporto LAV12209 del 12 luglio 2012 e LAV13007 del 7 gennaio 2013).

In sintesi, la disposizione prevede che se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile ad un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:
– collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;
– rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

Si ricorda che la presunzione è relativa, in quanto il committente può dimostrare la genuinità  della prestazione di rapporto di lavoro autonomo resa dal titolare di partita Iva.

La nuova circolare Inail specifica che:
• per le prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, ossia se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
• il calcolo del premio assicurativo è lo stesso di quello per i lavoratori parasubordinati.

Dunque, il premio assicurativo dovuto – un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente – è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Il testo della circolare Inail è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali Saluti.

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INA13086

circolare INAIL