
FIS13081 – Rimborsi Iva. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate.
21 Marzo 2013
LAV13083 – Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo. Circolare INPS.
21 Marzo 2013Roma, 21 Marzo 2013
INP13082
SM
Oggetto: Inps. Chiarimenti sull’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASPI.
Con la circolare n.36 del 14 Marzo 2013, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti a proposito dei requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione Aspi, introdotta dalla Legge 92 del 28 Giugno 2012 (cd. riforma Fornero). Tale indennità è stata prevista in via sperimentale, per il periodo 2013 – 2015, a beneficio dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità stessa da parte dei fondi bilaterali o dei nuovi fondi di solidarietà previsti dalla predetta Legge, all’art.3, comma 4.
La circolare ha chiarito meglio i requisiti per accedere all’indennità e le modalità di calcolo e fruizione:
– per crisi aziendali ed occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro, mancanza di lavoro, di commesse o clienti (es. crisi di marcato, mancanza di commesse, clienti, prenotazioni, ordini, ecc..);
– i beneficiari sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
– per quanto riguarda i requisiti assicurativi (sono richiesti due anni di assicurazione contro la disoccupazione), occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, a partire dal primo giorno in cui il lavoratore è rimasto disoccupato;
– in merito al requisito contributivo (1 anno di contribuzione contro la disoccupazione – contributi DS e/o Aspi), deve essere presente nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione;
– la base di calcolo dell’indennità, è data dalla retribuzione media mensile. Trattasi della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. L’Aspi va rapportata alla predetta retribuzione media ed è pari al 75% di quell’importo, se la retribuzione mensile è inferiore a 1180 €; per le retribuzioni di ammontare superiore, l’indennità ammonta al 75% di 1180 €, incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e quest’ultimo importo. In ogni caso, l’indennità mensile non può superare l’importo di 1152,9 € (vedi in proposito, la circolare Conftrasporto INP13038 del 12 Febbraio u.s).
– La durata dell’indennità è pari a 90 giornate da computare nel biennio mobile dove, con questa espressione, si intende l’arco temporale di durata in cui collocare le giornate richieste, considerate le 104 settimane precedenti la settimana di integrazione richiesta;
– l’intervento degli enti bilaterali, pari come detto al 20%, è obbligatorio. Peraltro, in attesa della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da far sottoscrivere ai suddetti enti, l’Inps ha permesso a quelli già censiti e presenti nella procedura di gestione, di operare a decorrere dal 1 Gennaio 2013.
– Il lavoratore interessato a fruire dell’indennità, all’atto della sospensione del rapporto di lavoro deve presentare richiesta all’Inps tramite il modello “MOD.DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015”, in via telematica.
Il testo della circolare dell’Istituto è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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