
FIS13067 – Studi di settore. Sentenza della Corte di Cassazione.
7 Marzo 2013
La settimana sindacale confederaledal 4 all’8 MARZO 2013
8 Marzo 2013Roma, 8 Marzo 2013
FIS13068
SM
Oggetto: Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013.
L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo ad esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora, al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della predetta disposizione, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013 ha previsto che a partire dal 1° maggio 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, sia pari al 5,2233% in ragione annuale.
Al riguardo ricordiamo che la precedente misura, con effetto dal 1° ottobre 2012, era stata fissata al 4,5504% con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012.
Cordiali saluti
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