NOR13066 – Carta di qualificazione del conducente (CQC-merci). Inizio dei corsi di formazione per il rinnovo quinquennale.

LAV13065 – Lavoro. Chiarimenti sullo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

7 Marzo 2013

FIS13067 – Studi di settore. Sentenza della Corte di Cassazione.

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Roma, 7 marzo 2013

NOR13066
MQ-SLM

Oggetto: Carta di qualificazione del conducente (CQC-merci). Inizio dei corsi di formazione per il rinnovo quinquennale.

Si rammenta che da sabato 9 marzo 2013 i conducenti titolari di carta di qualificazione per il trasporto di merci (CQC-merci), ottenuta per documentazione e con scadenza 9 settembre 2014, possono iniziare a frequentare il corso di formazione periodico per il suo rinnovo quinquennale.

Questa disposizione si ricava dal combinato disposto dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 286/2005 (secondo il quale la CQC va rinnovata ogni cinque anni, frequentando uno specifico corso di formazione) ed i decreti ministeriali 16 ottobre 2009 e 5 agosto 2011, che consentono agli interessati d’iniziare a frequentare il corso fin da diciotto mesi prima della menzionata scadenza.

I corsi hanno la durata di 35 ore di lezioni teoriche in aula (21 ore di parte comune e 14 ore di parte speciale per il trasporto di merci), non prevedono alcuna parte pratica, né alcun esame di merito e vanno frequentati esclusivamente presso gli organismi autorizzati (autoscuole o Enti di formazione delle Associazioni degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale). Gli Enti di formazione delle associazioni aderenti a Conftrasporto sono a disposizione degli interessati per qualsiasi richiesta.

Per la validità del corso, la disciplina stabilisce che gli ciascun allievo frequenti almeno 32 delle 35 ore complessive. Se le assenze superano le tre ore, il corso non è valido e l’allievo dovrà iniziarne uno nuovo.

Al termine del corso, l’allievo che avrà frequentato il numero sufficiente delle lezioni otterrà uno specifico attestato di frequenza, da allegare alla domanda di rinnovo della CQC (modello TT746C, cui vanno allegate le dovute attestazioni di versamento postale ed una nuova fotografia), per avere il rilascio della nuova CQC rinnovata di validità.

Per tutti i corsi svolti  prima della scadenza (anche quelli che si svolgeranno quest’anno)  l’interessato avrà la CQC merci rinnovata per il periodo 10 settembre 2014 – 9 settembre 2019.
Qualora, invece, la CQC merci venisse rinnovata nei due anni successivi alla scadenza del 9 settembre 2014, la validità del rinnovo decorrerà dal giorno del rilascio dell’attestato di formazione periodica, ma nel frattempo il conducente non potrà regolarmente guidare i veicoli adibiti al trasporto merci.

Se, infine, la CQC merci fosse rinnovata solo dopo due anni dalla scadenza, oltre alla frequenza del corso di formazione periodica, verrà richiesto all’interessato anche il superamento di un esame finale.

Cordiali saluti

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NOR13066