LAV13065 – Lavoro. Chiarimenti sullo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

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Roma, 7 Marzo 2013

LAV13065
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sullo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Facciamo seguito alle precedenti note in materia (vedi le circolari Conftrasporto LAV12181 e 12247, rispettivamente del 18 Giugno e del 17 Settembre), per informarvi che il Ministero del Lavoro ha emesso ulteriori chiarimenti, in merito alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro individuate dall’Allegato VII del d.lgvo 81/08, secondo le procedure individuate dal D.M. 11 Aprile 2011.

In particolare, con la circolare 5/2013 del 5 Marzo, il Ministero ha fornito questi chiarimenti:
– Trascorsi 30 gg (nelle verifiche periodiche successive alla prima, di competenza della ASL) ovvero 60 gg (nelle prime verifiche, di competenza Inail) dalla richiesta di svolgimento della verifica senza che l’ente competente vi abbia proceduto,  il d.m. 11.4.2011 prevede che il datore di lavoro dia l’incarico ad uno dei soggetti abilitati dalla Regione in cui è presente l’attrezzatura da verificare, iscritti nel relativo elenco nazionale; in questo caso, la circolare fa onere al predetto datore di comunicare all’ente competente (quindi, ASL o Inail), nel più breve tempo possibile, il nominativo della persona incaricata della verifica.
– Le attrezzature destinate alla raccolta di rifiuti dotate di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido per prelevare contenitori di rifiuti, non sono soggette alle verifiche periodiche in esame in quanto non consistono in apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1: “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.
– Il carrello industriale a forche (detto carrello elevatore a forche o muletto), è escluso dal sistema delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, quando non consista in un apparecchio di sollevamento ai sensi della definizione prima citata della norma UNI ISO 4306-1. Viceversa, se il carrello è munito di accessori che gli conferiscano la funzione, sopradescritta, di apparecchio di sollevamento, rimane assoggettato alle verifiche periodiche.
– Le tariffe per le attività di verifica, previste dal decreto del Ministro del Lavoro dell’11.4.2011 e dal decreto dirigenziale del 23.11.2012, si intendono comprensive di tutte le spese, rimanendo escluse soltanto le imposte.
– I termini per svolgere le verifiche periodiche (quindi, come già detto, i 60 gg per la prima verifica dell’Inail, ed i 30 gg per la verifica successiva alla prima della ASL), decorrono dalla data di richiesta e non da quella di pagamento delle tariffe di cui al precedente capoverso.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV13065

Circolare Ministeriale