NOR13030 – Codice della strada. Circolare del ministero dell’Interno, sulle novità intervenute in materia di patente di guida.

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Roma, 31 Gennaio 2013

NOR13030
SM

Oggetto: Codice della strada. Circolare del ministero dell’Interno, sulle novità intervenute in materia di patente di guida.

Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 25 Gennaio u.s, ha riepilogato le principali novità che sono intervenute in materia di patenti di guida, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 59/2011 (commentato con le circolari Conftrasporto NOR11086 del 5 Maggio 2011 e NOR11090 del 6 Maggio 2011) e delle modifiche contenute nel decreto legislativo n.2 del 16 Gennaio u.s (commentato con la circolare Conftrasporto NOR13021 del 22 Gennaio 2013).

Prima di approfondire gli aspetti salienti di quest’ultima circolare, corre l’obbligo di effettuare una precisazione a proposito degli importi delle sanzioni pecuniarie previste per due violazioni del c.d.s: quella legata all’art.116, comma 14 del c.d.s, per il titolare del veicolo che ne affidi incautamente la conduzione ad un soggetto privo delle abilitazioni necessarie (per l’autotrasporto, si tratta della patente di guida e della CQC), e quella del comma 11 dell’art. 126 c.d.s per la guida con patente o altra abilitazione (tra cui la CQC) scaduta. In entrambi i casi, l’allegato 1 alla circolare ministeriale ha riconfermato gli importi precedenti all’ultimo aumento effettuato con decreto del Ministero della Giustizia del 19 Dicembre 2012. Pertanto:
– la sanzione pecuniaria per la violazione dell’art.116, comma 14, va da un minimo di 389 € ad un massimo di 1559 €;
– la sanzione pecuniaria per la violazione dell’art.126, comma 11, va da un minimo di 155 € ad un massimo di 624 €.

Detto ciò, analizziamo alcuni dei chiarimenti forniti nella circolare ministeriale.

La nota in commento ha confermato alcuni aspetti che sono stati già approfonditi nella circolare Conftrasporto appena citata, in merito:
– ai limiti di età minima per la guida, per effetto dei quali il titolare di CQC ottenuta a seguito di qualificazione ordinaria può conseguire la patente C a partire da 18 anni. Diversamente, se la CQC viene ottenuta dal minore di anni 21 mediante la qualificazione accelerata, questi può ottenere soltanto la Patente C1 (che abilita a condurre mezzi di massa fino a 7,5 ton con rimorchio non superiore a 750 Kg) e la C1E (che abilita a condurre mezzi  formati da una motrice di categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio di massa superiore a 750 Kg, purché la massa del complesso non superi le 12 ton).
– Le sanzioni per chi guida senza rispettare i limiti di età massimi previsti per le varie tipologie di veicoli, sono ora riconducibili all’art. 116, comma 15 bis (pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 € e sanzione accessoria della sospensione della patente da 4 a 8 mesi). Rientra in questa fattispecie anche la conduzione di autotreni o autoarticolati di massa superiore a 20 ton da parte di chi ha compiuto 65 anni, senza aver ottenuto l’attestato di idoneità psicofisica previsto dall’art. 115, comma 2 del c.d.s, di validità annuale, che consente di condurre questi veicoli fino al 68° anno /vedi il nuovo comma 12, art. 126 c.d.s)

Altri temi affrontati dalla circolare degli Interni, hanno riguardato:
– Le patenti speciali per mutilati e minorati fisici. Ai titolari di patente C1 e C speciale, è stato concesso di condurre veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell’abilitazione stessa. Inoltre, per questi soggetti è stato rimosso il divieto di guida dei veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non occorra il C.F.P; si tratta, ad esempio, dei casi di esenzione totale o parziale dall’applicazione delle norme A.D.R, ai sensi del cap 1.1.3.
– L’eliminazione dell’indicazione della residenza dalla nuova patente, la quale, continuerà comunque a figurare nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 c.d.s. Ciò nonostante, la patente di guida rilasciata in Italia continuerà a mantenere, nel nostro Paese, la natura di documento di identità personale.
– Le sanzioni per la guida senza patente. Il reato di guida senza patente, previsto all’art.116, comma 15 del c.d.s, ricorre quando la patente non è mai stata conseguita o è stata revocata (ma occorre che il provvedimento di revoca sia stato notificato all’interessato), oppure quando l’interessato è stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione medica locale, per sopraggiunta mancanza dei requisiti fisici o psichici previsti dall’art. 119 c.d.s. Per quanto concerne la guida di un veicolo per il quale occorre una patente diversa da quella posseduta, la fattispecie da luogo al reato di cui sopra fatta salva l’eccezione, già analizzata, della guida di autotreni o autoarticolati di massa superiore alle 20 ton da chi ha compiuto i 65 anni, senza aver ottenuto l’attestato di idoneità annuale previsto all’art. 115, comma 2 del c.d.s, che viene ora sanzionata ai sensi del comma 15 bis, art.116 del c.d.s. All’accertamento del reato, che compete al Tribunale in composizione monocratica, consegue il fermo del mezzo ai sensi dell’art. 224 ter del c.d.s (confisca in caso di recidiva, salvo che il veicolo non appartenga a soggetto estraneo al reato). Al titolare del mezzo, diverso dal trasgressore, si applica la sanzione del comma 14, art.116 del c.d.s (da un minimo di 389 € ad un massimo di 1559 €).
–  Il traino di rimorchi di massa superiore a 750 Kg, da parte di un conducente titolare di patente B, purché questi abbia superato una specifica prova pratica di guida (comprovata dall’iscrizione sulla patente del codice armonizzato 96) e la massa del complesso non superi le 4,25 ton.
– L’introduzione del concetto di residenza normale (nuovo art. 118 bis del c.d.s), ai fini del rilascio e del rinnovo della patente da parte dei soli cittadini comunitari, legata alla permanenza nel nostro Paese per più di 185 gg l’anno.
– La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza patente o con patente diversa da quella richiesta, che da illecito amministrativo è diventato un reato, punito con le sanzioni del comma 15, art.116 del c.d.s per la guida senza aver ottenuto la patente (ammenda da 2257 a 9032 €uro, fermo del veicolo per tre mesi e, per il titolare del mezzo che non era alla guida, la sanzione per incauto affidamento del comma 14 dell’art. 116 c.d.s).
– Le sanzioni per la circolazione con patente o CQC scaduta di validità. Si applica la sanzione pecuniaria prevista al comma 11 dell’art. 126 c.d.s, da un minimo di 155 € ad un massimo di 624 €, mentre il ritiro immediato della CQC sarà applicato solo per i primi 90 gg dalla data di entrata in vigore del D.lgvo 2/2013 (che è il 2 Febbraio, quindi fino al 3 Maggio); trascorso questo periodo, il ritiro sarà possibile soltanto per le CQC separate dalle patenti di guida, mentre per quelle comprese nelle patenti mediante l’indicazione del codice unionale 95, la misura del ritiro non verrà applicata.
– Le patenti di guida rilasciate da Paesi extra UE ed extra SEE, che abilitano alla guida secondo la legislazione dello Stato che l’ha rilasciata. Quindi, entro l’anno da quando l’autista ha fissato la residenza anagrafica nel nostro Paese, egli può continuare a guidare sfruttando la sua patente alla quale, se non è conforme alle Convenzioni internazionali, deve accompagnarsi il permesso internazionale di guida oppure una sua traduzione giurata. Il solo permesso internazionale di guida non consente più di circolare nel nostro Paese (a differenza di quanto accadeva prima, con la precedente formulazione dell’art. 135 c.d.s), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative dell’art. 135, comma 8 del c.d.s (sanzione pecuniaria da un minimo di 400 € ad un massimo di 1600 €). La circolazione con patente estera scaduta di validità, a meno che il conducente non abbia fissato la sua residenza anagrafica in Italia, determina le stesse conseguenze previste per l’analoga condotta del titolare di patente italiana o comunitaria: infatti, l’art. 135, comma 13, richiama espressamente le sanzioni prevista al comma 11 dell’art. 126 c.d.s, quindi la sanzione pecuniaria da un minimo di 155 € ad un massimo di 624 €, seguita dal ritiro del documento di guida  che viene trasmesso alla Prefettura competente per territorio, la quale, per via diplomatica – consolare, a sua volta la invierà all’autorità del Paese che l’ha rilasciata. Quando il conducente ha fissato la sua residenza anagrafica in Italia, trascorso un anno deve far convertire la sua patente; se la conversione non è possibile, allora egli può conseguire in Italia, previo superamento del relativo esame, una patente di guida della stessa categoria di quella estera posseduta (in deroga quindi ai criteri di propedeuticità previsti dall’art.116, comma 6 del c.d.s,  che altrimenti gli imporrebbero di ottenere prima la patente B), qualora sia alle dipendenze di un impresa di autotrasporto italiana e sia titolare di cqc rilasciata in Italia per mera documentazione. Sempre trascorso l’anno da quando ha fissato la sua residenza anagrafica in Italia, il conducente titolare di patente extra U.E che continui a guidare in Italia con questo titolo di guida, è soggetto a sanzioni diverse a seconda che questa patente, al momento dell’infrazione, fosse o meno in corso di validità: nel primo caso si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 11 dell’art. 126 (sanzione pecuniaria da 155 € a 624 €) per la guida con patente scaduta, anche se la patente estera non era convertibile in patente U.E; nel secondo caso, invece, si applica la ben più grave sanzione penale prevista dall’art.116, commi 15 e 17 del c.d.s, per la guida senza patente (ammenda da €.2257 ad € 9032 e fermo del mezzo per tre mesi).
– La patente di guida rilasciata da uno Stato estero (U.E o extra U.E) non può essere più sospesa dal Prefetto, alla luce della modifica del comma 3 dell’art. 129 del c.d.s introdotta dal comma 2, art.14 del D.lgvo 59/2011, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2006/16 CE. Al posto della sospensione, il Prefetto del luogo della commessa violazione dispone il divieto di guidare in Italia per la stessa durata della sospensione prevista dalla norma violata del c.d.s; lo stesso accade per la revoca della patente, in cui il Prefetto dispone il divieto di guidare in Italia per due anni (3 anni, quando la revoca è conseguenza dell’accertamento dei reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti). Per facilitare la notifica di questi provvedimenti, le nuove norme introdotte dall’art. 7 del decreto 2/2013 prevedono che avvenga nelle forme dell’art. 201 c.d.s: all’atto della contestazione immediata, il documento di guida è ritirato dall’agente accertatore, mentre il conducente viene invitato ad eleggere il suo domicilio nel ns Paese, ai fini della notifica del successivo provvedimento di inibizione che sarà adottato dal Prefetto nei 15 gg successivi dal ricevimento del documento.
– I possessori di patente di guida rilasciata da un paese membro della U.E non sono obbligati a convertire la propria patente, anche se residenti nel nostro Paese per almeno 185 gg l’anno (residenza normale). Costoro possono guidare i veicoli a cui sarebbero abilitati con la corrispondente patente italiana, secondo le tabelle di equipollenza che la Commissione europea ha aggiornato con una decisione del 18 Dicembre scorso (le tabelle sono disponibili all’interno del materiale allegato a questa circolare). La nota del Ministero ha inoltre precisato che per le patenti rilasciate prima che lo Stato entrasse a far parte della U.E,  non occorre un permesso internazionale né una traduzione giurata. La conversione della patente U.E:
a) è facoltativa per coloro che intendano fruire del meccanismo della patente a punti sulla CQC;
b) è obbligatoria se la patente comunitaria non riporta la scadenza e, nel frattempo, siano trascorsi due anni da quando il soggetto ha fissato la residenza normale in Italia, nonché se il soggetto è stato destinatario di un provvedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 c.d.s. Nel primo caso si applicano le sanzioni previste dal comma 11 dell’art. 126 per la guida con patente scaduta di validità (sanzione pecuniaria da 155 € a 624 €) ed il ritiro immediato della patente per la successiva  trasmissione alla Prefettura competente. Per il resto, la circolare afferma che ad eccezione della sospensione della patente, nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato della U.E  o del S.E.E sono applicabili le stesse sanzioni applicabili ai conducenti italiani, con particolare riferimento a quelle degli artt.116 c.d.s (guida senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC), e 118, 124 e 126 c.d.s (guida con patente scaduta). La revisione della patente presuppone che il soggetto abbia fissato in Italia la sua residenza anagrafica o normale.
– La lettera b) dell’art. 180 c.d.s, sui documenti di circolazione e di guida che devono trovarsi a bordo del mezzo, è stata modificata per tener conto dell’attestato annuale sui requisiti fisici e psichici previsto dall’art. 115, comma 2 del c.d.s per chi ha compiuto 65 anni, quando intenda guidare autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton fino al 68 anno. Pertanto, la sua mancanza a bordo fa scattare la procedura e le sanzioni previste ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 180: in primo luogo la sanzione amministrativa da 41 € a 168 € e, laddove fosse violato l’ordine di esibire l’attestato entro il termine fissato dall’ufficio di polizia procedente, la sanzione da 419 € a 1682 €, con l’applicazione, inoltre, della sanzione connessa alla mancanza del documento da presentare (nella fattispecie, si tratta del più volte citato dell’art.116, comma 15 bis del c.d.s, che punisce la guida di veicoli di categoria diversa da quella consentita dalla patente, in virtù del richiamo contenuto nell’art.126, comma 12: sanzione pecuniaria da 1000 € a 4000 € e sanzione accessoria della sospensione della patente da 4 a 8 mesi). Inoltre, con l’integrazione del comma 5 dell’art. 180 c.d.s, chi trasporta merci pericolose deve avere con se il certificato di formazione professionale, a meno che non si tratti di un trasporto di merce in esenzione A.D.R.. Pertanto, le sanzioni legate al C.F.P sono contenute:
a) all’art.180, commi 5 e 7 c.d.s,  se il conducente non ha con se il C.F.P;
b) all’art.116, commi 16 e 18 c.d.s,  se il conducente non ha mai conseguito il C.F.P oppure se questo non è valido rispetto alle merci pericolose trasportate;
c) all’art. 126, comma 11, se il C.F.P è scaduto.
– In merito alle modalità di documentazione della qualificazione professionale dei conducenti, nella nostra circolare del 22 Gennaio vi avevamo già informato che, limitatamente agli autisti che hanno conseguito la patente in Italia, la CQC non sarà più rilasciata in forma di card autonoma. La disposizione non interessa coloro che hanno ottenuto la patente di guida all’estero ai quali, laddove chiedano il riconoscimento in Italia della qualificazione effettuata, sarà invece rilasciata una card autonoma dalla patente. La novità sarà applicata a partire dalle qualificazioni rilasciate per la prima volta trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del d.lgvo 2/2013, ed ai rinnovi e duplicati per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta effettuati sempre da quella data. Sulle nuovi patenti (o sui duplicati, nei casi di rinnovo o di duplicato della cqc) sarà inserito  il codice unionale “95”. Le nuove disposizioni non incidono sulla decurtazione dei punti per le violazioni del c.d.s commesse dal titolare di patente rilasciata in Italia, per le quali continuerà ad applicarsi il doppio binario.

Con l’occasione, vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 Gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dei Trasporti dell’8 Gennaio 2013, in materia di “disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE”, in vigore retroattivamente dal 19 Gennaio scorso. Nel rimandare alla lettura del provvedimento, che è stato allegato a questa circolare, richiamiamo l’attenzione sulle disposizioni transitorie dell’art.6, tra cui segnaliamo le seguenti:
– Il titolare di patente di categoria C1 o C che intende conseguire, rispettivamente, una patente di categoria C1E o CE, sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni sugli argomenti di cui all’art.1, comma 1, lett.b. Si tratta degli argomenti relativi al sistema di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.
– L’idoneità alla prova di verifica delle cognizioni ottenuta dal minore di anni 21 entro il 18 Gennaio 2013 per il rilascio di una patente di categoria C o CE, dal 19 Gennaio consente a questo soggetto di accedere soltanto alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per ottenere, rispettivamente, una patente di categoria C1 o C1E. Naturalmente, ciò non vale per il minore di anni 21 che effettui la qualificazione ordinaria per ottenere la CQC, visto che le norme permettono a questo soggetto di condurre veicoli per i quali occorre la patente C, in deroga all’età minima di 21 anni.
– La prenotazione ad una seduta di esame effettuata entro il 18 Gennaio, dal minore di anni 21, per la prova di verifica delle cognizioni per ottenere una patente di categoria C o CE, è valida dal 19 Gennaio come prenotazione ad una seduta di esame per le patenti, rispettivamente, C1 o CE. Lo stesso dicasi per la prenotazione per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Anche per queste fattispecie, fa eccezione l’eventualità che il soggetto, minore di anni 21, ottenga la CQC a seguito di qualificazione ordinaria.

La documentazione pubblicata dal Ministero dell’Interno, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR13030

circolare ministeriale

Decreto ministeriale

Allegato 1 al Decreto

Allegato 2 al Decreto

Allegato 3 al Decreto

Allegato 4 al Decreto

Allegato 5 al Decreto

Allegato 6 al Decreto

Allegato 7 al Decreto

Allegato 8 al Decreto

Allegato 9 al Decreto

Allegato 9bis al Decreto

Allegato 10 al Decreto

Allegato 11 al Decreto