

Roma, 3 gennaio 2013
NOR13005
MQ
Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.
Sulla Gazzetta Ufficiale di fine anno (n. 303 del 31.12.2012) è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia (di concerto con quelli dell’Economia e dei Trasporti) 19 dicembre 2012 che, come ogni biennio, aggiorna gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.
Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2010/ 30 novembre 2012, è stata pari al 5,4%.
L’aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2013. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.
L’aggiornamento – come previsto da legge – non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo di adeguamento: tra queste quelle per il sovraccarico commesso con veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, recentemente introdotte con la legge 27/2012 all’articolo 167 del codice (commi 2-bis e 2-ter e comma 5 secondo periodo)
Le sanzioni escluse dall’aggiornamento sono indicate nella tabella II allegata al decreto ministeriale.
Il provvedimento di aggiornamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre scorso (con due utili e comode tabelle riepilogative: la prima con gli importi – minimi e massimi – delle vecchie e nuove sanzioni e degli articoli in cui esse si trovano; la seconda con l’elenco delle disposizione del codice della strada escluse dall’aggiornamento).
Sia il decreto ministeriale che la circolare della Pubblica sicurezza sono riportati nel link sotto indicato.
Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più a vicino il nostro settore evidenziamo quanto segue.
VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ CONDIVISA, PREVISTA DAL D. LGS. 286/2005:
| Norma violata | Vecchi importi in € | Nuovi importi in € |
| Art. 61 (sagoma limite) | Da 398 a 1.569 | Da 419 a 1.682 |
| Art. 62 ( massa limite in correlazione art. 10,c. 18) | Da 732 a 2.955 | Da 772 a 3.115 |
| Art. 142 (supermento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati):
– Comma 7 fino a 10km/h oltre il limite |
Da 39 a 159 Da 159 a 639 Da 500 a 2.000 Da 779 a 3.119 |
Da 41 a 168 |
| Art. 164 (errata sistemazione del carico) | Da 80 a 318 | Da 84 a 335 |
| Art. 167 (sovraccarico) e in particolare:
– Trasporti effettuati con veicoli di massa superiori a 10 ton: – Trasporti eseguiti con mezzi di massa superiore a 10 ton: |
Da 39 a 159 Da 80 a 318 Da 159 a 639 Da 398 a 1.596 Da 39 a 159 |
Da 41 a 168 Da 84 a 335 Da 168 a 674 Da 419 a 1.682 Da 41 a 168 |
| Art.174 Mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo:
– Superamento dei tempi di guida – Inosservanza interruzioni di 45 minuti – Inosservanza periodi di riposo giornalieri: – Inosservanza periodi di riposo settimanale: |
Da 38 a 152 Da 300 a 1.200 Da 400 a 1.600 Da 155 a 620 Da 200 a 800 Da 250 a 1.000 |
Da 40 a 160 Da 316 a 1.265 Da 422 a 1.684 Da 163 a 653 Da 211 a 843 Da 264 a 1.954 |
ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DI INTERESSE PER IL SETTORE:
| Norma violata | Vecchi importi in € | Nuovi importi in € |
| Art. 6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto) | Da 398 a 1.596 | Da 419 a 1.682 |
| Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi- tra cui le strisce retroriflettenti ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton.) | Da 80 a 318 | Da 84 a 335 |
| Art.80 (omessa revisione del veicolo) | Da 159 a 639 | Da 168 a 674 |
| Art. 146.comma 3 (passaggio col semaforo rosso) | Da 154 a 613 | Da 162 a 646 |
| Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra) | Da 76 a 306 | Da 80 a 323 |
| Art. 148, comma 16 (divieto di sorpasso) | Da 154 a 613 | Da 162 a 646 |
| Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta) | Da 1.886 a 7.564 | Da 1.988 a 7.953 |
| Art. 168, comma 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 382 a 1.534 | Da 403 a 1.617 |
| Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 154 a 613 | Da 162 a 646 |
| Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza quando prescritte) | Da 76 a 306 | Da 80 a 323 |
| Art. 179 e in particolare:
– Comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme alla omologazione – Comma 2 bis: veicolo privo di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o non conforme alla omologazione – Comma 3: sanzione nei confronti dell’impresa titolare del mezzo nell’ipotesi di cui al comma 2bis |
Da 798 a 3.194
Da 891 a 3.565 Da 767 a 3.068 |
Da 841 a 3.366 Da 939 a 3.758 Da 808 a 3.234 |
| Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione) | Da 39 a 159 | Da 41 a 168 |
| Art. 193, coma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione) | Da 798 a 3.194 | Da 841 a 3.366 |
Cordiali saluti.
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