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Roma, 21 Dicembre 2012

LAV12336
SM

Oggetto: Prospetto informativo disabili 2013

Con la nota prot. 17699 del 12 Dicembre scorso, il Ministero del Lavoro ha informato che a causa degli adeguamenti dei sistemi informatici imposti dalla riforma del mercato del Lavoro di cui alla Legge 92/2012 (cd riforma Fornero), il termine ultimo per l’invio telematico del prospetto informativo disabili è stato prorogato al 15 Febbraio 2013. I servizi informatici da utilizzare per tale invio (si tratta di quelli resi disponibili dai servizi competenti, individuati dalle Regioni) saranno disponibili a partire dalle ore 19.00 del 10 Gennaio 2013, mentre la data da prendere in esame per verificare se sussista o meno l’obbligo di assumere dei disabili, resta confermata al 31 Dicembre.

Ricordiamo che nella determinazione della base occupazionale che rileva ai fini dell’obbligo di assumere un soggetto disabile, le imprese di autotrasporto non devono tener conto del personale viaggiante (art.5, comma 2 della Legge 68/1999). Secondo quanto stabilisce la predetta Legge (art.3, comma 1), l’obbligo in esame scatta per le imprese con più di 14 dipendenti nelle misure di seguito riportate:

NUMERO DIPENDENTI ESCLUSO IL PERSONALE VIAGGIANTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE
Fino a 14 dipendenti NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI
Da 15 a 35 dipendenti OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE
Da 36 a 50 dipendenti OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI
Oltre i 50 dipendenti OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI

La nota del Ministero effettua delle precisazioni su alcune delle figure professionali che, a norma dell’art.4, comma 27, lett. a) della Legge 92/2012, non concorrono al calcolo dell’organico rilevante ai fini dell’obbligo di assunzione. In particolare:
– per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro deve far riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal suddetto contratto;
– per i dirigenti, l’individuazione deve avvenire in base al C.C.N.L applicato;
– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero, non vengono computati in organico per tutta la durata di questa prestazione;
– gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento e di formazione e  lavoro, non sono computabili;
– i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario di lavoro previsto dal C.C.N.L

L’impresa non deve inviare un nuovo prospetto disabili se, rispetto all’ultimo invio, non siano intervenute modifiche della base occupazionale tali da incidere sull’obbligo o sul calcolo della quota di riserva.

Uno sguardo, infine, alle sanzioni (art.15, comma 4 della Legge 68/1999): l’omesso invio del prospetto disabili è sanzionato con il pagamento di una somma di 635,11 €, maggiorata di €.30,76 per ogni giorno di ritardo. La mancata assunzione del disabile, trascorsi 60 gg da quando è diventata obbligatoria, comporta per il datore di lavoro una sanzione pari a 62,77 € per ogni giorno di ritardo.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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LAV12336

Nota Ministeriale