

Roma, 20 Dicembre 2012
NOR12334
SM
Oggetto: Decreto crescita bis. Conversioni in Legge.
Sul Supplemento ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 Dicembre scorso, è stata pubblicata la Legge n.221 del 17 Febbraio 2012, che converte il Decreto Legge n. 179/2012 (cd decreto crescita bis).
Tra le numerose disposizioni contenute nel provvedimento, segnaliamo le seguenti:
PEC – Posta Elettronica Certificata (art. 5)
In sede di conversione, sono state apportate alcune correzioni formali al testo, allo scopo di precisare che la decorrenza immediata dell’obbligo di registrare una casella PEC al registro Imprese, vale soltanto in caso di “prima iscrizione” di impresa individuale e non anche per le variazioni o cancellazioni. Inoltre, è stato anticipato al 30 giugno 2013 il termine (originariamente previsto per la fine dello stesso anno) per la registrazione della casella PEC da parte delle imprese individuali già attive.
La prevista sanzione della sospensione di tre mesi della domanda presentata da un’impresa priva di PEC, viene ridotta da 90 a 45 giorni, decorsi i quali la domanda verrà considerata non presentata.
Obbligo di montare pneumatici invernali, in previsione di abbondanti nevicate (art. 8, comma 9 quater)
Con una modifica all’art. 6 del C.d.S., che ha suscitato aspre polemiche nell’opinione pubblica, è stata introdotta la possibilità per gli enti proprietari delle strade di prescrivere fuori dei centri abitati, con ordinanza, il montaggio obbligatorio delle gomme invernali in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative. In questo modo, in presenza di un’ordinanza dell’ente gestore della strada che imponga il montaggio di queste gomme, l’uso delle catene da neve non eviterebbe all’utente della strada di essere sanzionato ai sensi dell’art.6, comma 14 del c.d.s (da un minimo di 80 € ad un massimo di 318 €). Tuttavia, poiché la norma si prestava ad interpretazioni ambigue che avrebbero finito con il danneggiare l’utente della strada, vi anticipiamo che nel d.d.l di stabilità che sarà approvato entro la fine di quest’anno, quasi certamente verrà inserita una disposizione abrogativa. In ogni caso, vi terremo aggiornati su questo punto.
Assicurazione RCA – termine minimo per ispezione cose danneggiate(art. 21, comma 7-bis)
Attraverso una modifica all’art.148 del Codice delle Assicurazioni private, per i sinistri con soli danni a cose viene esteso da due a cinque giorni non festivi, il termine minimo di tempo in cui le cose danneggiate devono essere rese disponibili, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Assicurazione RCA – durata del contratto (art.22, commi 1, 14, 15-bis e 15-ter)
Con una modifica al comma 1 dell’art.22, viene precisato che la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere di un anno, o, su richiesta dell’assicurato, di un anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale.
Viene inoltre disposto che l’impresa di assicurazione avvisi il contraente della scadenza del contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, e mantenga operante la garanzia prestata non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, fino all’effetto della nuova polizza.
Attraverso la soppressione del comma 2 dell’articolo in commento, le nuove disposizioni sulla durata del contratto di assicurazione non vengono più estese, come originariamente previsto dal provvedimento, agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento all’assicurazione obbligatoria
Inoltre, con una modifica al comma 14, viene circoscritto ai soli diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, l’innalzamento da 2 a 10 anni del termine di prescrizione, che resta, invece, biennale per i diritti derivanti dagli altri contratti di assicurazione e riassicurazione.
Procedure rinnovo patenti (art.34, comma 13)
Per garantire le procedure centralizzate di conferma della patente di guida, previste all’art.126 del C.d.S., per l’anno 2012, viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle quote delle entrate riassegnabili derivanti dall’incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione.
Cordiali saluti.
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