
LAV12264 – Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, dopo la riforma Fornero.
15 Ottobre 2012
NOR12266 – Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
16 Ottobre 2012Roma, 16 Ottobre 2012
CIR12265
SM
Oggetto: Ricevuta sostitutiva rilasciata dagli studi di consulenza automobilistica. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
Il Ministero dei Trasporti, con una nota dell’11 Ottobre scorso (prot. N. 27520), torna ad occuparsi del rilascio delle ricevute sostitutive dei documenti di circolazione e della patente, dopo averlo già fatto con altre due note del 16 Maggio e del 13 Luglio (vedi le circolari Conftrasporto CIR12143 e CIR12220, rispettivamente del 18 Maggio e del 23 Luglio u.s).
Con questo nuovo intervento, il Ministero ha precisato che la decisione se procedere o meno al ritiro del documento di circolazione o di guida, spetta allo Studio di consulenza automobilistica che, pertanto, potrà pretenderla anche nelle operazioni di motorizzazione semplificate. Inoltre, in presenza di motivate ragioni (es un passaggio di proprietà non perfezionato a seguito di rinuncia dell’acquirente), lo Studio deve chiedere l’annullamento della ricevuta sostitutiva al competente UMC, entro il 25° giorno di validità. Trascorsi 30 gg dal rilascio della ricevuta (che, pertanto, da quel momento non è più valida) senza che lo Studio sia ancora in grado di rilasciare il documento di circolazione o di guida, l’interessato può rivolgersi direttamente all’UMC competente, che rilascerà un estratto valido per 60 gg.
Infine, la circolare ha analizzato alcune fattispecie particolari, quali:
1. Permessi internazionali di guida.
L’originale della patente non va ritirato né esibito all’atto della presentazione della richiesta di rilascio; l’esibizione dell’originale va fatta soltanto in occasione del rilascio del permesso internazionale.
2. Rettifica della carta di circolazione.
Vengono definitivamente archiviate, in quanto obsolete, le procedure previste nella circolare A22 del 14 Luglio 2000, per la correzione degli errori di digitazione dei dati anagrafici dell’intestatario del documento. Pertanto, anche per questo tipo di rettifiche si procederà alla ristampa della carta di circolazione, per la quale non è dovuto il versamento dell’imposta di bollo né della tariffa di 9 € (per quest’ultima, a patto che l’errore sia dipeso dall’UMC). La carta di circolazione da correggere va riconsegnata all’UMC, al momento del rilascio della ristampa del documento.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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