
INA12254 – INAIL. Comunicazioni telematiche con le imprese.
25 Settembre 2012
FIS12256 – Beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
26 Settembre 2012Roma 25 Settembre 2012
INP12255
SM
OGGETTO: Sisma Abruzzo 2009. Versamento contribuzione sospesa
Com’è noto, la legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha disposto, a decorrere dal mese di Gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, introducendo un particolare regime agevolativo: è stato consentito, infatti, il versamento della contribuzione sospesa senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, suddividendola in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012, con una riduzione, al netto dei versamenti già eseguiti, al 40% del dovuto
L’Inps, con la circolare n. 116 del 19 Settembre u.s, ha chiarito che la misura agevolativa della riduzione del 40% costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato U.E.
Pertanto, in attesa delle determinazioni dell’organismo comunitario, l’agevolazione in esame può trovare applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che possono usufruire di aiuti di stato nei limiti del “de minimis”, in ossequio ai massimali previsti dai regolamenti comunitari (per quanto concerne l’autotrasporto, la soglia è di 100.000 € nel triennio). Per coloro che non rientrano nella soglia del de minimis si applica soltanto la dilazione in 120 rate mensili, senza l’abbattimento del 40 %, che potrà essere concesso soltanto qualora la Commissione U.E approvasse questo regime di aiuto.
– Beneficiari. I soggetti interessati dal citato regime agevolativo sono quelli già destinatari della sospensione dei contributi e cioè:
– datori di lavoro con dipendenti;
– committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps
– lavoratori autonomi persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro
che, alla data del 6 aprile 2009, esercitavano un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, ed operavano in uno dei Comuni individuati dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, integrato dal decreto del commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009.
In ogni caso, il beneficio in esame non spetta ai soggetti residenti nei Comuni destinatari di provvedimenti di sospensione il cui obbligo contributivo dipenda da attività esercitate altrove.
– Periodi oggetto di recupero. I periodi contributivi sospesi, oggetto delle agevolazioni in questione, sono i seguenti:
– dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per i soggetti individuati dall’art. 2 dell’OPCM n. 3754/2009, modificata dall’OPCM n. 3757/2009
– dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010, per i soggetti (persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro) destinatari della proroga di cui all’art. 39, comma 1 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Si precisa che l’abbattimento della contribuzione dovuta opera anche nei casi in cui, per i periodi oggetto di sospensione in precedenza indicati, i crediti siano già stati iscritti a ruolo.
– Domanda. I soggetti interessati all’agevolazione dovranno presentare apposita domanda, presso la competente sede Inps, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in esame (quindi, in via prudenziale, entro il 19 Ottobre p.v), dichiarando l’ammontare complessivo degli aiuti percepiti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
– Istruzioni operative
– Pagamento rateale
Ai fini del versamento delle somme oggetto di sospensione, i soggetti interessati, sulla base dell’istanza, dovranno:
1) rilevare l’ammontare dei contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (per i soggetti individuati dall’art. 2 dell’OPCM n. 3754/2009, modificata dall’OPCM n. 3757/2009) e dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (per i soggetti destinatari della proroga di cui all’art. 39, comma 1 decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
2) ridurre il debito al 40% (solo per i soggetti che rientrano nel de minimis e che rilasciano apposita dichiarazione);
3) determinare la rata costante, suddividendo l’ammontare in un numero massimo di 120 rate mensili di uguale importo.
Per quanto riguarda il versamento delle rate già scadute (da gennaio a settembre 2012), gli interessati dovranno effettuarlo in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed oneri accessori, entro il 16 dicembre 2012.
Le rate in scadenza ordinaria (dal mese di ottobre 2012 in poi), dovranno invece essere corrisposte, senza ulteriore aggravio di sanzioni, oneri ed interessi, entro il giorno 16 di ogni mese, con un importo minimo per ciascuna rata non inferiore a 50,00 euro.
Non è ammesso, in ogni caso, il rimborso di quanto spontaneamente pagato.
– Pagamento in unica soluzione
I soggetti che non intendano avvalersi del pagamento rateale o che debbano restituire un importo complessivo inferiore a € 50, dovranno versare lo stesso in unica soluzione entro il 16 ottobre 2012, utilizzando il modello F24 con le causali previste per i pagamenti correnti.
– Ritardi o omessi versamenti
Il mancato versamento di 2 rate mensili consecutive comporta la decadenza della definizione agevolata in 120 rate, con conseguente obbligo di corrispondere il debito residuo in unica soluzione, alla prima scadenza utile. Sugli importi dovuti a titolo di rate non versate o versate in ritardi, saranno comunque applicati gli interessi legali.
– Recupero agevolazione indebita
Nel caso di applicazione indebita della riduzione contributiva da parte di soggetti non rientranti nei limiti del de minimis, gli stessi dovranno corrispondere la dovuta differenza.
– calcolando l’ammontare delle rate scadute;
– detraendo dall’importo dovuto i versamenti effettuati in misura ridotta al 40%
– corrispondendo la differenza, comprensiva di interessi, con le modalità di versamento precedentemente illustrate.
Cordiali saluti
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