NOR12246 – Attività di spedizioniere. Soppressione dell’elenco autorizzato e della licenza di pubblica sicurezza. Articoli 14 e 20 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147. Circolare MISE n. 3656 del 12 settembre 2012.

La settimana sindacale confederaledal 10 al 14 SETTEMBRE 2012

14 Settembre 2012

LAV12247 – Chiarimenti del Ministero del Lavoro, sull’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

17 Settembre 2012

La settimana sindacale confederaledal 10 al 14 SETTEMBRE 2012

14 Settembre 2012

LAV12247 – Chiarimenti del Ministero del Lavoro, sull’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

17 Settembre 2012

Roma, 17 settembre 2012

NOR12246
MQ

Oggetto: Attività di spedizioniere. Soppressione dell’elenco autorizzato e della licenza di pubblica sicurezza. Articoli 14 e 20 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147. Circolare MISE n. 3656 del 12 settembre 2012.

In merito allo svolgimento dell’attività di spedizioniere, si segnala che con decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 202 del 30.08.2012), in vigore dal 14 settembre scorso, è stata definitivamente abolita, nell’ambito della politica di semplificazione delle attività economiche e di attuazione di una libera concorrenza nel mercato dei servizi, la licenza di pubblica sicurezza.

Detta abolizione è contenuta nell’articolo 20 del nuovo decreto legislativo, che modifica il provvedimento di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa alla libera prestazione di servizi nel mercato interno, cioè il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (su G. U. n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 75), il cui articolo 76 ha soppresso espressamente l’elenco autorizzato degli esercenti l’attività di spedizione, previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Al posto dell’iscrizione nel menzionato elenco, l’articolo 76 del D.lgv. 59/2010 ha previsto una dichiarazione d’inizio attività (D.I.A.) degli interessati, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere, alla Camera di Commercio competente per territorio. Detta DIA è stata ora sostituita, con l’articolo 14 del decreto legislativo in oggetto, dalla segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.).

Altra novità introdotta dal nuovo decreto è quella che l’attività di spedizioniere deve svolgersi necessariamente in forma di impresa e che il requisito della capacità finanziaria (pari a 100mila euro) va comprovato da un capitale sociale effettivamente versato e non solo sottoscritto, ciò al fine – si legge al punto 9.4 della circolare ministeriale esplicativa del decreto, n. 3656/C del 12 settembre 2012 – “di evitare la disparità tra le società diverse dalle SpA, che devono colmare la differenza tra il capitale effettivo e i 100mila euro con fidejussioni o polizze e la SpA medesima, alla quale si chiede chiaramente che il capitale sia effettivo”.

Da ultimo giova segnalare che se, da un lato, l’attività di spedizioniere è stata liberalizzata, in forza della citata direttiva 2006/123/CE (attuata in Italia con il decreto legislativo 59/2010, ora modificato con il decreto 147/2012), dall’altro, essa risulta sempre soggetta alla dimostrazione di precisi requisiti, previsti dall’art. 6 della legge 1442/1941 (aggiornato):

– L’onorabilità (“Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”.
“In caso di società, associazioni od organismi collettivi ì requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252)”.

– La capacità finanziaria (“II soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali» l’adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata”);
–
– L’idoneità professionale (”Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o dì laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all’interno dì imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.”).

Detti requisiti vanno comprovati a corredo della SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) da rendere, per poter iniziare l’attività, alla CCIAA per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio della sede dell’impresa interessata.

I testi del decreto legislativo 147/2012 e della relativa circolare ministeriale esplicativa del 12/9/2012 sono disponibili al link sotto indicato

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR12246

Decreto Ministeriale

Circolare Ministeriale