

Roma, 14 Marzo 2012
NOR12074
SM
Oggetto: Decreto Legge semplificazione. Approvazione della Camera dei deputati.
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n.5/2012, che ora passa al Senato. Durante l’iter parlamentare sono state inserite alcune norme in materia di accesso alla professione, che recepiscono in buona sostanza quelle che erano state le richieste formulate all’Esecutivo dalle associazioni del settore, per correggere alcune conseguenze frutto dell’entrata in vigore, dallo scorso 4 Dicembre, della nuova normativa comunitaria in materia (il Regolamento 1071/2009, attuato in Italia con il Decreto Dirigenziale del 25 Novembre u.s – vedi in particolare le circolari Conftrasporto NOR12031, del 31 Gennaio scorso; NOR11248 del 13 Dicembre 2011; NOR11245 del 6 Dicembre 2011)
In particolare, gli emendamenti approvati dalla Camera:
– abbassano ad 1,5 ton la soglia di esenzione dalla normativa sull’accesso alla professione (art. 11, comma 6 bis). Pertanto, le imprese che esercitano con veicoli (o complessi) con massa superiore a 1,5 ton e fino alle 3,5 ton, saranno chiamati a dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità, capacità finanziaria e stabilimento), conformandosi a quanto previsto dal già citato D.D. del 25 Novembre 2011; per quanto concerne invece la capacità professionale, viene prevista un’agevolazione visto che il requisito viene dimostrato con la frequenza di uno specifico corso di formazione “professionalizzante” senza dover sostenere l’esame finale, e di un corso di formazione periodica ogni 10 anni. Le caratteristiche di questi corsi verranno decise con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione.
– Prevedono la cancellazione dal Registro elettronico nazionale e dall’Albo delle imprese in attività al 4 Dicembre 2011 (le quali, com’è noto, attualmente fruiscono di un’autorizzazione provvisoria all’esercizio della professione, a seguito di quanto stabilito dall’art. 12, commi 2 e 3 del D.D. del 25 Novembre), che non dimostrino di essere in regola con i requisiti sull’accesso nei termini stabiliti dallo stesso art. 12 (art. 11, comma 6 ter). Orbene, nonostante la norma non brilli per chiarezza, e fatti salvi ulteriori chiarimenti che dovessero nel frattempo giungere dal Ministero dei Trasporti, riteniamo che la scadenza ultima per l’adeguamento ai suddetti requisiti (incluso quello dello stabilimento), sia quella del 4 Giugno p.v; ciò in quanto il comma 5, art.12 del D.D. stabilisce che “la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, di cui all’art.3, comma 1, del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento”, ed i 6 mesi, per l’appunto, scadono il 4 Giugno p.v. Anche in questo caso, le imprese che esercitano soltanto con veicoli di massa fino alle 3,5 ton, beneficiano di un’agevolazione: potranno dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” . La cancellazione avverrà a cura del Dipartimento per i Trasporti terrestri, e riguarderà sia l’iscrizione al Registro elettronico nazionale che quella all’Albo degli autotrasportatori.
– Per quanto riguarda la figura del gestore esterno dei trasporti (art. 11, comma 6 quater), l’emendamento, avvalendosi della facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 4 del Regolamento U.E, prevede che questa funzione possa essere esercitata in una sola impresa con un parco veicolare complessivo composto al massimo di 50 mezzi, con il divieto di intrattenere legami con altre imprese di autotrasporto. Anche il gestore interno non può ricoprire questo ruolo in altre imprese, né ricoprire l’incarico di gestore esterno.
– In merito all’accesso al mercato (art. 11, commi 6 quinquies e 6 sexies), l’emendamento innalza la categoria ecologica, portandola dall’euro 3 all’euro 5, dei veicoli utili ai fini della cessione del parco veicolare o dell’ingresso come impresa nuova (fermo restando, per quest’ultima tipologia, l’altro limite del tonnellaggio minimo delle 80 ton). Per le imprese che intendono esercitare esclusivamente con veicoli fino a 3,5 ton di massa, la norma approvata dalla Camera prevede che l’accesso al mercato, oltre che per cessione d’azienda, possa avvenire mediante:
„« cessione dell’intero parco veicolare composto di veicoli di categoria non inferiore ad euro 5, da altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto in conto terzi;
„« acquisizione ed immatricolazione di almeno due autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore ad euro 5 (per queste imprese, quindi, scompare l’altra limitazione prima accennata delle 80 ton)
Ricordiamo che queste norme si affiancano alle altre in materia di accesso alla professione e di formazione periodica del gestore dei trasporti, già contenute, rispettivamente, nella versione originaria del decreto semplificazione e nel D.D. del 25 Novembre scorso. Si tratta in particolare:
– della dispensa dal corso di formazione preliminare (ma non dall’esame, che va sostenuto), per coloro che hanno ottenuto un diploma di scuola media secondaria;
– dall’esonero dalla dimostrazione del requisito per coloro che, alla data del 4 Dicembre 2009, avevano diretto in maniera continuativa una o più imprese di autotrasporto italiane o comunitarie, purché ancora in attività alla data del 10 Febbraio scorso (data di entrata in vigore del decreto in esame);
– per quanto riguarda i titolari di attestato di capacità professionale, l’obbligo di formazione periodica ogni 10 anni, ridotti a 5 per coloro che, durante questo periodo, non abbiano ricoperto questo incarico in nessuna impresa di autotrasporto (art. 8, comma 6 del D.D. 25 Novembre).
Infine, le Commissioni riunite I – X (affari costituzionali e attività produttive) della Camera, davanti alle quali si è svolto l’iter di conversione del decreto legge prima dell’approvazione dell’Aula di Montecitorio, hanno approvato un emendamento sulla cancellazione dall’Albo delle imprese di autotrasporto, rimaste prive di autoveicoli per almeno due mesi dalla cessata disponibilità dell’ultimo mezzo; in tal caso, la norma stabilisce che alla cancellazione provveda in prima battuta la Provincia competente alla tenuta dell’Albo, che deve operare nei due mesi successivi, dopodiché, in caso di inerzia di quest’organismo, la competenza passa al Ministero dei Trasporti. Inspiegabilmente, nel testo redatto dalle Commissioni per l’Aula, detta norma non compare; tuttavia, essendo stata approvata dalle Commissioni, riteniamo che verrà inserita nel testo definitivo del decreto che sarà inviato al Senato, che ancora non è disponibile.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :