CIR12065 – Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose in conto terzi.

CIR12064 – Soccorso stradale – chiarimenti del Ministero dei Trasporti

5 Marzo 2012

Viabilità e meteo – pomeriggio/sera di lunedì 5 marzo 2012 per le prossime 24/36 ore

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Roma, 5 marzo 2012

CIR12065

SM

Oggetto: Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose in conto terzi.

Con un’importante precisazione contenuta nella circolare  prot. 0005303 del 27 Febbraio scorso, il Ministero dei Trasporti, in accoglimento di una specifica richiesta formulata dalla scrivente confederazione, ha chiarito che la richiesta di immatricolazione o di duplicato della carta di circolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi, può essere rivolta a qualunque Ufficio della motorizzazione civile (d’ora in poi UMC).

Questa circostanza era stata messa in dubbio da alcuni UMC a seguito dell’emanazione della circolare n.4/2011 (commentata con la circolare Conftrasporto NOR11248 del 13 Dicembre scorso) sulle novità in materia di accesso alla professione contenute nel D.D. 25 Novembre 2011; infatti, tale circolare ha stabilito che le predette richieste vanno presentate (sia per le imprese nuove, sia per quelle in esercizio al 4 Dicembre scorso) all’UMC competente per la sede principale, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenuta nell’allegato 3 della medesima circolare.

La Conftrasporto ha immediatamente contestato l’interpretazione più rigida fornita dal alcuni UMC, sottolineandone l’incomprensibilità giacché tutti questi Uffici possono collegarsi in rete alla stessa banca dati, per verificare la veridicità delle informazioni riportate nel predetto allegato 3. Il Ministero ha dato ragione alla nostra confederazione, ed ha asserito quanto riportato all’inizio. Pertanto, la richiesta di immatricolazione o di duplicato della carta di circolazione può essere diretta a qualsiasi UMC (da specificare nell’allegato 3), fermo restando che la domanda deve comunque presentarsi presso l’UMC competente per la sede principale; quest’ultimo, a sua volta, ne rilascia all’impresa una copia vistata dandone poi comunicazione via e mail all’UMC di immissione in circolazione riportato nel citato allegato, il quale procede senza chiedere ulteriori documenti. Pertanto, questo Ufficio provvederà ad immatricolare o ad emettere il duplicato del libretto di circolazione sulla base della predetta e mail, senza che l’impresa interessata debba inserire nel modello TT2119 la copia vistata dell’allegato 3, né esibirla o altro.

Diversamente, nel caso di primo accesso al mercato per cessione d’azienda o del parco veicolare, l’UMC competente per la sede principale del cessionario deve richiedere il nulla osta  all’UMC competente per la sede del cedente.

Cordiali saluti.

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CIR12065