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5 Marzo 2012Roma, 5 marzo 2012
TRI12063
SM
OGGETTO: Indennità di fine rapporto eccedente un milione di euro – Tassazione ordinaria – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 28 febbraio 2012.
L’art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, eccedenti l’importo di 1.000.000 di euro. Tale disposizione si applica alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Con la Circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla norma in esame, la quale interessa i soggetti passivi Irpef, residenti o meno in Italia, che hanno maturato il diritto a percepire i trattamenti in esame a decorrere dal 1° gennaio 2011.
In particolare – spiega l’Agenzia – la normativa esclude dal regime di tassazione separata le indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e c) del Tuir, per la parte eccedente l’importo di 1.000.000 di euro, che dunque concorre a formare il reddito complessivo. I redditi interessati da questa novità sono quelli riportati all’art. 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir:
– il trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile;
– le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;le altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti;
– le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lett. c-bis), dell’art. 50 del Tuir;
– le altre somme e valori comunque percepiti in relazione alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La norma si applica anche quando il predetto importo venga superato a seguito di erogazioni non contestuali durante il medesimo periodo d’imposta, o di erogazioni effettuate in diversi periodi d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre considerare anche eventuali, pregresse anticipazioni ed acconti relativi a TFR, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata, anche se in via provvisoria, non concorre alla formazione del reddito complessivo. Nell’ipotesi in cui, a partire dal 1° gennaio 2011, sia erogata un’anticipazione di TFR o un acconto superiore al limite di 1.000.000 di euro, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito complessivo.
La disposizione in esame non si applica alle indennità ed ai compensi erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto, che pertanto resteranno assoggettate per l’intero a tassazione separata.
Restano ferme le regole già vigenti per la determinazione della parte imponibile delle predette indennità, ancorché parte delle stesse debba assoggettarsi a tassazione ordinaria; al riguardo, la circolare precisa che le riduzioni e gli abbattimenti forfetari previsti dall’art. 19 del Tuir, siano ripartiti proporzionalmente tra la quota delle indennità da assoggettare a tassazione separata e quella da assoggettare a tassazione ordinaria.
Circa la determinazione dell’aliquota da applicare al TFR, alle indennità equipollenti, nonché alle altre indennità e somme da assoggettare a tassazione separata, il reddito di riferimento deve essere assunto al lordo dell’importo eccedente 1.000.000 di euro.
Come detto, la norma prevede espressamente l’applicazione, “con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011”. I sostituti d’imposta sono, quindi, tenuti a rideterminare la tassazione delle indennità e delle somme in esame, liquidando, distintamente, l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, l’imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo. L’esito della nuova liquidazione deve essere comunicato al percettore delle indennità e delle somme in questione mediante la predisposizione del CUD, ovvero di un nuovo CUD, da rilasciare entro i termini ordinari.
Cordiali saluti.
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