NOR12018 – Nuova disciplina sull’accesso alla professione. Istituzione e attuazione del Registro Nazionale Elettronico (REN) delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore.

NOR12017 – Carta di qualificazione del conducente. Novità sui corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta.

16 Gennaio 2012

Assemblea degli Autotrasportatori

16 Gennaio 2012

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16 Gennaio 2012

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16 Gennaio 2012

Roma, 16 gennaio 2012

NOR12018
MQ

Oggetto: Nuova disciplina sull’accesso alla professione. Istituzione e attuazione del Registro Nazionale Elettronico (REN) delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore.

Con Decreto Dirigenziale 10 gennaio 2012, su G.U. n. 11 del 14.1.2012, il Capo Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato attuazione al regolamento comunitario 1071/2009 e all’articolo 11 del relativo Decreto 25 novembre 2011 (cfr. circolare Conftrasporto NOR11245 del 6 dicembre scorso), dettando le disposizioni attuative e di funzionamento del Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore (più brevemente REN).

Detto Registro sarà più ampio dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in quanto conterrà anche l’elenco delle imprese di autotrasporto persone e sarà tenuto direttamente dal CED (Centro Elaborazione Dati) della Motorizzazione, mentre le funzioni del Punto di Contatto Nazionale, per i necessari collegamenti con gli analoghi registri degli altri 26 Paesi comunitari, saranno tenuto dalla Divisione 4 della Direzione Generale del Trasporto Stradale.

Il decreto in esame stabilisce poi quali sono i dati da inserire nella sezione “imprese e gestori” del REN (articolo 2: a) la sede, il numero albo conto terzi  per le imprese di trasporto cose, partita IVA e codice fiscale, l’autorizzazione all’esercizio della professione,  la licenza comunitaria e le copie conformi, il nominativo del legale rappresentante; b) il nominativo del gestore dei trasporti e i riferimento del suo attestato); c) i requisiti di accesso alla professione) , le loro modalità di caricamento (articolo 3)  e l’accesso a tale sezione (articolo 4) che verrà riconosciuto anche al pubblico, secondo modalità che verranno definite on successivo decreto.

Seguono poi disposizioni sul trattamento dei dati in sicurezza, i diritti dell’interessato,  l’utilizzazione dei dati ai fini statistici e di studio, con le relative istruzioni tecnico-amministrative e di pubblicazione in gazzetta del decreto (articoli 5-9).

Non viene stranamente fatta alcuna menzione della seconda sezione di cui si compone il REN, cioè della “sezione sanzioni”, per la quale occorre invero che venga definito l’elenco delle sanzioni che può dar luogo all’iscrizione delle imprese in tale parte, ma che fin d’ora poteva essere effettuata per le sanzioni più gravi.

Si riporta nel link sotto indicato il testo  del decreto in oggetto.

Cordiali saluti

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NOR12018

Decreto dirigenziale