
TAR LAZIO. I COSTI DELLA SICUREZZA RESTANO IN VIGORE
13 Gennaio 2012
NOR12018 – Nuova disciplina sull’accesso alla professione. Istituzione e attuazione del Registro Nazionale Elettronico (REN) delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore.
16 Gennaio 2012Roma, 16 Gennaio 2012
NOR12017
SM
Oggetto: Carta di qualificazione del conducente. Novità sui corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta.
Con la circolare n. 510 del 10 Gennaio scorso, a firma del Direttore Generale della Motorizzazione Arch. Maurizio Vitelli, il Ministero ha modificato la sua precedente circolare del 22 Ottobre 2010, a proposito della possibilità prevista al par. 7.2 della nota appena citata di sostituire una o più delle lezioni teoriche previste per il rinnovo della cqc, dall’art. 13 del D.M. 16.10.2009 (pari a 35 ore, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno), da lezioni registrate su supporto multimediale alla presenza del responsabile del corso.
In particolare, partendo dal presupposto che i primi conducenti titolari di patente “C” che dovranno rinnovare la cqc in scadenza il 9 Settembre 2014 (con possibilità, tuttavia, di effettuare il corso di formazione 18 mesi prima di questa scadenza) sono quelli che l’hanno ottenuta “per documentazione”, senza aver sostenuto una formazione iniziale, il Ministero ha inteso evitare che la formazione periodica fosse impartita esclusivamente tramite dei supporti multimediali. L’obiettivo è stato raggiunto stabilendo che per ciascun modulo di 7 ore, almeno due ore di lezione siano svolte con “sistema frontale”, quindi alla presenza di un docente in grado di interagire con i partecipanti al corso per verificarne il livello di comprensione dei contenuti propri del modulo.
Pertanto:
– se la formazione periodica viene impartita senza l’utilizzo di sistemi multimediali, il responsabile del corso può essere il legale rappresentante dell’ente che lo svolge, ovvero persona da questi delegata in possesso dell’abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale, a prescindere dall’anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 16.10.2009 per svolgere il ruolo di docenti in questi corsi.
– se la formazione periodica prevede l’impiego anche di sistemi multimediali, il legale rappresentante dell’ente erogatore può ricoprire il ruolo di responsabile del corso solo se in possesso dell’abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale, con le anzianità previste dal comma 5, art. 3 del sopracitato D.M (per gli insegnanti, aver esercitato almeno 3 anni negli ultimi 5; per gli esperti, aver maturato almeno 3 anni di esperienza in un ‘impresa di autotrasporto, negli ultimi 5). In caso contrario, il ruolo di responsabile del corso andrà delegato a persona titolare dei suddetti requisiti.
Restano, invece, confermate tutte le altre disposizioni sulla cqc contenute nel D.M del 16 Ototbre 2009 (sul quale vedi la circolare Conftrasporto NOR09216 del 9 Novembre 2009), e nel Decreti Dirigenziali del 22 Ottobre 2010 (sui quali vedi le circolari Conftrasporto NOR10203 e NOR10206, rispettivamente dell’8 e del 10 Novembre 2010).
Il testo della circolare ministeriale può essere prelevato dal link sottostante.
Cordiali saluti.
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