

Roma, 13 Dicembre 2011
NOR11248
SM
Oggetto: Accesso alla professione. Commento alla circolare del Ministero dei Trasporti n.4/2011
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR11247 del 7 Dicembre, in cui vi abbiamo comunicato che il Ministero dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità) ha emanato una nota (n.4/2011 del 7 Dicembre) in tema di accesso alla professione, per fornire indicazioni in merito alla gestione delle richieste di iscrizione all’Albo presentate dal 5 Dicembre dalle imprese di autotrasporto in conto terzi (nuove o in esercizio), ed all’immissione in circolazione dei veicoli da parte di queste imprese.
La circolare è suddivisa in 8 capitoli e 3 allegati, ed affronta una serie di aspetti legati alla nuova disciplina sull’accesso, tra i quali segnaliamo i seguenti:
GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI.
Com’è noto, l’art.4 del D.D. del 25 Novembre scorso (che dal 4 Dicembre ha attuato in Italia il nuovo Regolamento U.E 1071/2009 sull’accesso alla professione – vedi la circolare Conftrasporto NOR11245 del 6 Dicembre) prevede che il ruolo di gestore dei trasporti possa essere ricoperto sia da un soggetto interno all’impresa (es amministratore unico, dipendente, ecc..), sia da uno esterno che, ai sensi della normativa in vigore, può ricoprire questo incarico fino ad un massimo di 4 imprese di autotrasporto con una dotazione complessiva di mezzi non superiore a 50. Il gestore esterno si lega all’impresa con un contratto che, tra le altre cose, deve assegnargli i poteri di organizzazione, gestione e controllo genericamente indicati all’art.4, comma 2 del D.D. Questo contratto deve essere prodotto all’Ufficio della motorizzazione civile insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del medesimo gestore esterno, in cui questi deve specificare il numero di imprese dove ricopre questo incarico (ed il parco veicolare complessivamente posseduto dalle stesse), l’impegno a comunicare ulteriori contratti stipulati per rivestire il ruolo in altre imprese di autotrasporto e, in ogni caso, l’impegno a comunicare tempestivamente la disdetta del contratto. In ogni caso, l’amministrazione si è riservata di emanare delle linee guida per affrontare ulteriori questioni che dovessero sorgere su questa particolare figura.
CAPACITA’ FINANZIARIA.
Dopo aver ricordato che dal 4 Dicembre scorso, i nuovi limiti previsti dal Regolamento U.E (validi sia per le imprese nuove che per quelle in esercizio) ammontano a 9.000 € per il primo mezzo ed a 5.000 per quelli successivi, l’Amministrazione ha informato di voler predisporre un fac simile di attestazione del revisore contabile, d’intesa con la rappresentanza di questi soggetti; nel frattempo, le attestazioni rilasciate dai revisori contabili saranno valutate dalle Province. In alternativa, la capacità finanziaria può essere dimostrata tramite garanzia fideiussoria o assicurativa concessa da una o più banche, compagnie assicurative o intermediari abilitati, che verrà acquisita sempre dalla Provincia.
L’ITER SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO O ALLA MODIFICA DELL’ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE 298/1974 – AUTORIZZAZIONE.
Completata l’iscrizione all’Albo (o modificata la stessa a causa di fusione o trasformazione della vecchia impresa), entra in scena il Registro elettronico nazionale (ren) istituito presso il Ministero dei Trasporti, nel quale i dati dell’impresa devono essere acquisiti tramite la seguente procedura:
1. l’impresa richiede l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada (prevista dall’art.9 del D.D.) all’Ufficio della motorizzazione civile competente per la sede principale, presentando una domanda in bollo come da allegato 1 alla circolare in esame. Nella domanda, oltre alle coordinate dell’iscrizione all’Albo, la stessa è chiamata a dichiarare di essere in regola con il requisito dello stabilimento, impegnandosi a dimostrarlo in concreto nei termini e con le modalità che verranno definite in un apposito decreto dirigenziale in attesa di emanazione, a pena di revoca del titolo autorizzativo e, conseguentemente, della cancellazione dall’Albo.
2. L’ufficio, verificata la regolarità dell’iscrizione all’Albo ed il possesso dello stabilimento, iscrive l’impresa richiedente al ren e, conseguentemente, l’autorizza all’esercizio della professione. Dopo aver immesso in circolazione i veicoli in disponibilità, l’impresa potrà chiedere in qualunque momento una copia del certificato di iscrizione al ren, che verrà rilasciato in conformità all’allegato 2 della circolare.
3. Ottenuta l’autorizzazione, l’impresa deve immettere in circolazione almeno un autoveicolo, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta ai sensi dell’allegato 3 della circolare) all’Ufficio della mot. competente per la sede principale. L’Ufficio, a sua volta, è chiamato a verificare la capienza della capacità finanziaria rispetto ai veicoli da immatricolare, ed il rispetto delle norme sull’accesso al mercato (art.2, comma 227 della Legge 244/2007).
4. Copia della carta di circolazione provvisoria o definitiva dovrà essere esibita all’Albo degli autotrasportatori presso la Provincia competente, il quale, a sua volta, rilascerà una ricevuta con indicata la targa e la data di immatricolazione (o, per i veicoli già immatricolati, la data di rilascio dei documenti di circolazione). A sua volta, questa ricevuta dovrà essere presentata al Registro delle imprese per segnalare la data di inizio attività.
La stessa procedura fin qui vista si applica anche alla regolarizzazione dei veicoli posseduti dalle imprese che hanno modificato l’iscrizione all’Albo per trasformazione o fusione (art.15, legge 298/1974)
L’impresa come sopra autorizzata potrà immettere in circolazione ulteriori veicoli, previa domanda da presentarsi sempre all’Ufficio della mot. ai sensi dell’allegato 3 della circolare, tenuto conto del tipo di accesso al mercato eseguito, della capacità finanziaria a disposizione e, a partire dall’emanazione del relativo D.D, previa dimostrazione del requisito dello stabilimento.
IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DI NUOVI VEICOLI, DA PARTE DELLE IMPRESE IN ESERCIZIO.
Anche le imprese in esercizio che intendano mettere in circolazione ulteriori veicoli, nel rispetto delle norme sull’accesso al mercato, devono presentare la richiesta di cui all’allegato 3 della circolare all’Ufficio della mot competente per la sede principale, il quale concederà il visto dopo aver verificato la capienza della capacità finanziaria; lo stabilimento andrà dimostrato in un secondo momento, nei termini e con i modi individuati dal futuro D.D. Le persone giuridiche autorizzate possono chiedere l’emissione della carta di circolazione anche con l’indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita ed iscritta all’Albo.
Come vi abbiamo già anticipato commentando il D.D. del 25 Novembre u.s, il Decreto permette all’impresa di utilizzare gli automezzi con le formule della locazione senza conducente e del comodato gratuito, osservando le seguenti limitazioni:
– la durata del contratto, per almeno uno di questi mezzi, deve essere di almeno due anni;
– queste due forme contrattuali sono vietate per i mezzi euro 3 che contribuiscono al raggiungimento delle 80 ton, richieste per le imprese nuove dalla normativa sull’accesso al mercato .
– Quanto al comodato, la gratuità è un elemento essenziale. Pertanto, dal contratto prodotto alla mot. in originale o in copia autentica (unitamente alla dichiarazione prevista dall’allegato 3 della circolare) non devono risultare delle controprestazioni onerose di qualunque tipo a favore del comodante.
IMPRESE TENUTE ALL’ADEGUAMENTO ANTERIORMENTE AL 4 DICEMBRE 2011
Alla lettera “G” della circolare, si fa riferimento alle imprese previste dall’art. 5, comma 1 del d.m. 161/2005: si tratta di quelle iscritte all’Albo tra il 1 Gennaio 1978 ed il 31 Maggio 1987 con il beneficio dell’esenzione, che avrebbero dovuto chiedere ed ottenere una valutazione positiva dalla Commissione appositamente istituita presso il Ministero dei Trasporti e l’Albo. Qualora queste imprese, alla data del 7 Dicembre scorso (ovvero la data della circolare), non risultavano cancellate dall’Albo con provvedimento definitivo e siano ancora in attività ed iscritte al registro delle imprese, la circolare concede ad esse la possibilità di mettersi in regola con le disposizioni sull’accesso alla professione (compreso lo stabilimento), nel termine individuato dall’art.12, comma 5 del D.D. (quindi, entro il 4 Giugno 2012 – ovvero 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento U.E 1071/2009).
Anche le altre imprese di trasporto prive di capacità professionale e finanziaria (comprese quelle di cui ai commi 2 e 3, art.1 del d.m. 198/1991), dovranno mettersi in regola con l’accesso alla professione (ed ottenere, quindi, l’autorizzazione definitiva) entro la scadenza che sarà indicata dall’apposito D.D (vedi l’art.12, comma 4 del D.D. del 25.11. u.s)
Cordiali saluti.
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